Sentenza 235/1985 (ECLI:IT:COST:1985:235)
Massima numero 11083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 235/85. SUCCESSIONE EREDITARIA - AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DONAZIONI E DEI LEGATI - CONDIZIONE LIMITATIVA - PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE "NEI LIMITI DELLA PREMESSA DI FATTO" - INAMMISSIBILITA'. - cc art. 564, primo comma. - cst artt. 3 e 24.

Testo
Non puo' essere chiesta alla Corte costituzionale una pronuncia di illegittimita' rapportata ad una particolare situazione di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 564 cod. civ., in quanto (per garanzia di obiettivita' e sincerita' nell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario) impone come condizione di proponibilita' dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte dell'erede legittimario, che questi abbia accettato l'eredita' con beneficio d'inventario; questione sollevata "nei limiti della premessa di fatto", e cioe' in relazione alla circostanza che nel caso di specie l'azione di riduzione era stata proposta nei confronti del coniuge superstite, ante riforma 1975 usufruttuario ex lege).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte