Sentenza 236/1985 (ECLI:IT:COST:1985:236)
Massima numero 11085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11084


Titolo
SENT. 236/85 B. PENSIONI - IMPIEGO PUBBLICO - SOTTUFFICIALI DI P.S. DISPENSATI DAL SERVIZIO O RIMOSSI DAL GRADO O CESSATI DAL SERVIZIO PER EFFETTO DI SENTENZA PENALE DI CONDANNA - CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE AL COMPIMENTO DI QUINDICI ANNI DI SERVIZIO - OMESSA PREVISIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UFFICIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA - EFFETTI LIMITATI A SITUAZIONI ANTERIORI ALLE MODIFICHE DELLA NORMATIVA. - l 3 aprile 1958, n. 460, art. 32, quarto comma. - cst art. 3.

Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze armate, la differenza di grado non puo' avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto, l'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1958, n. 460, in quanto tuttora applicabile a situazioni maturate anteriormente alle modifiche introdotte dagli artt. 52, 254 e 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e in epoca in cui le forze di P.S. erano inquadrate nelle Forze armate dello Stato, va dichiarato illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui non prevedeva che anche i sottufficiali di P.S. potessero conseguire la pensione, al pari degli ufficiali, al compimento di quindici anni di servizio se dispensati dal servizio di autorita' o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S. nn. 255/1982 e 114/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte