Sentenza 237/1985 (ECLI:IT:COST:1985:237)
Massima numero 11086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 237/85. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ORDINANZA DI SFRATTO PER MOROSITA' - OPPOSIZIONE DI TERZO - NON E' AMMESSA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIA' DECISA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - pc art. 404. - cst artt 3 e 24.

Testo
Considerato che la Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso, deve, per le stesse ragioni, essere ritenuto illegittimo lo stesso art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosita'. - S. n. 167/84.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte