Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dalle norme urbanistiche o dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali - Interventi di attività edilizia libera in difformità delle norme urbanistiche - Cessazione di utilizzo del bene entro il termine massimo di sei mesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. degli artt. 53, comma 3, e 54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il primo che inserisce il comma 6-bis nell'art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale detta la disciplina sanzionatoria per gli interventi compiuti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, e il secondo che inserisce il comma 2-bis nell'art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina gli interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni, prevedendo che il Comune ordini la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile entro il termine massimo di sei mesi. Non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni impugnate e il parametro interposto invocato dalla difesa statale (l'art. 31 t.u. edilizia che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione), perché esso si riferisce soltanto a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità rispetto ad esso, che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 53  co. 3

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 200  co. 6

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 54  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 201  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 31