Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dalle norme urbanistiche o dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali - Interventi di attività edilizia libera in difformità delle norme urbanistiche - Cessazione di utilizzo del bene entro il termine massimo di sei mesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dalle norme urbanistiche o dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali - Interventi di attività edilizia libera in difformità delle norme urbanistiche - Cessazione di utilizzo del bene entro il termine massimo di sei mesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. degli artt. 53, comma 3, e 54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il primo che inserisce il comma 6-bis nell'art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale detta la disciplina sanzionatoria per gli interventi compiuti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, e il secondo che inserisce il comma 2-bis nell'art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina gli interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni, prevedendo che il Comune ordini la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile entro il termine massimo di sei mesi. Non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni impugnate e il parametro interposto invocato dalla difesa statale (l'art. 31 t.u. edilizia che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione), perché esso si riferisce soltanto a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità rispetto ad esso, che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. degli artt. 53, comma 3, e 54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il primo che inserisce il comma 6-bis nell'art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale detta la disciplina sanzionatoria per gli interventi compiuti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, e il secondo che inserisce il comma 2-bis nell'art. 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che disciplina gli interventi di attività edilizia libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni, prevedendo che il Comune ordini la cessazione dell'utilizzazione difforme dell'immobile entro il termine massimo di sei mesi. Non sussiste alcun contrasto tra le disposizioni impugnate e il parametro interposto invocato dalla difesa statale (l'art. 31 t.u. edilizia che prevede l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione), perché esso si riferisce soltanto a interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità rispetto ad esso, che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell'uso senza opere edilizie di un'unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione regionale impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 53
co. 3
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 200
co. 6
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 54
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 201
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 31