Militari - Ordinamento militare - Benefici - Ambito applicativo delle misure limitative degli incrementi retributivi previste per il triennio 2011-2013 (c.d. blocco stipendiale) - Esclusione degli scatti per invalidità di servizio - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 152002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza, l’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., nella parte in cui non esclude dall’ambito di applicazione del blocco stipendiale, previsto per il triennio 2011-2013, gli scatti per invalidità di servizio previsti dall’art. 1801 cod. ordin. militare. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. seconda, è viziata da intrinseca irragionevolezza dal momento che il beneficio citato risponde a un’esigenza di tutela indennitaria del lavoratore colpito da invalidità per ragioni di servizio e non persegue, invece, specificamente la finalità di miglioramento patrimoniale propria degli incrementi retributivi. La sua inclusione nel perimetro applicativo del blocco determina, pertanto, un’incoerenza teleologica, poiché annette le medesime conseguenze giuridiche a fattispecie eterogenee sul piano finalistico; sotto tale profilo, infatti, gli scatti ex art. 1801 cod. ordin. militare, per un verso, offrono una “riparazione” per il danno alla persona, riconducibile al servizio prestato e, per altro verso, concorrono a sopperire alla mancata previsione di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (Precedenti: S. 33/2023 - mass. 45423; S. 20/2018 - mass. 39784).