Sentenza 238/1985 (ECLI:IT:COST:1985:238)
Massima numero 11087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 238/85. SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI -SPETTACOLI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI ABUSIVI - INAPPLICABILITA' DELLE SANZIONI AL FATTO DI DIVULGARE PER MEZZO DELLA TELEVISIONE LE STESSE RAPPRESENTANZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - cp art. 668. - cst art. 3.

Testo
Dal fatto che l'art. 668 cod. pen. punisce solo gli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione, non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la disciplina di un solo mezzo di comunicazione non puo' elevarsi a modello della regolamentazione degli altri. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 668 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 42/1977, 168/1982 e 169/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte