Ordinanza 239/1985 (ECLI:IT:COST:1985:239)
Massima numero 11088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  11/10/1985;  Decisione del  11/10/1985
Deposito del 14/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 239/85. PROCESSO PENALE - REATI COMMESSI DAL CONCILIATORE - COMPETENZA TERRITORIALE DEL PRETORE - RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - pp art. 60. - cst art. 3.

Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 60 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude dalla rimessione i reati di competenza del pretore che siano stati commessi dal conciliatore di un comune compreso nello stesso mandamento dell'ufficio competente a conoscerne, in quanto successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la l. 22 dicembre 1980, n. 879, il cui art. 4 ha espressamente abrogato la norma impugnata cosi' da rendere necessario un nuovo esame della rilevanza alla stregua della sopravvenuta normativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte