Sentenza 242/1985 (ECLI:IT:COST:1985:242)
Massima numero 11091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11092


Titolo
SENT. 242/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - FINANZA REGIONALE - EROGAZIONE ALLE REGIONI DI SOMME PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO - REGIME DELLE GIACENZE DI TESORERIA - OMESSA MENZIONE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DEDOTTA VIOLAZIONE DI NORME COSTITUZIONALI E STATUTARIE - INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE ALLA REGIONE IN CONSEGUENZA DI PRECEDENTE PRONUNCIA DELLA CORTE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (FINANZIARIA) 30 MARZO 1981, N. 119, ART. 40, QUARTO COMMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - l 7 agosto 1982, n. 526, art. 38, secondo e terzo comma (nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468). - cst art. 136; stva lc 26 febbraio 1948, n. 4, art. 50.

Testo
E' da escludere, in via interpretativa, che l'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, secondo e terzo comma - il quale prevede che "agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della Regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello Statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'art. 38 di detto Statuto, nonche' quelle costituenti entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano" - valga a riestendere alla Valle d'Aosta l'ambito di applicabilita' dell'art. 31, primo comma, della legge n. 468 del 1978, essendo stata tale norma fin dal periodo intercorrente fra la pronuncia e il deposito della sentenza che ne ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, appunto nei riguardi della Valle d'Aosta, novellata dall'art. 40, quarto comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, con la introduzione di un'espressa eccezione "per i fondi di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana (cioe' con riguardo alle somme annualmente versate dallo Stato "a titolo di solidarieta' nazionale"), nonche' per quelli destinati alle altre Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti". Pertanto non puo' desumersi dalle disposizioni dell'art. 38 succitato che l'art. 31, primo comma, della legge n. 468 del 1978, riguardante il regime delle giacenze di tesoreria delle regioni - obbligandole tutte, sia a statuto speciale che ordinario, a "tenere le disponibilita' liquide, limitatamente alle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, in conti correnti non vincolati con il Tesoro" -, ridivenga applicabile alla Valle d'Aosta, malgrado l'opposta decisione adottata precedentemente dalla Corte, che l'ha ritenuto incompatibile con l'art. 50, terzo comma, del relativo Statuto, per essere stato emanato in difetto del necessario "accordo con la giunta regionale" e per aver contraddetto, comunque, i disposti della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, sull'ordinamento finanziario di quella Regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 - sollevata in via principale dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 136 della Costituzione e 50 dello Statuto speciale valdostano - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978). - S. n. 95/1981, che ha affrontato i problemi relativi alla sorte specificamente riservata alle somme provenienti dal bilancio dello Stato e destinate ad affluire negli appositi conti intestati alle Regioni presso le tesorerie dello Stato dichiarando, tra l'altro, costituzionalmente illegittima la norma del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per non aver menzionato le entrate delle altre Regioni a statuto speciale, oltre la Sicilia e il Trentino-Alto Adige, fra cui la Valle d'Aosta, cosi' discriminandola rispetto a quelle espressamente indicate, in violazione di una serie di precetti costituzionali e statutari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

statuto regione Valle d'Aosta  art. 50

Altri parametri e norme interposte