Sentenza 242/1985 (ECLI:IT:COST:1985:242)
Massima numero 11092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11091
Titolo
SENT. 242/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - FINANZA REGIONALE - DISPONIBILITA' DEPOSITABILI DALLA REGIONE PRESSO AZIENDE DI CREDITO - LIMITE AL DODICI PER CENTO DELLE ENTRATE PREVISTE DAL BILANCIO DI COMPETENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DI NORME DELLA COSTITUZIONE E DELLO STATUTO SPECIALE - OBBLIGO DELLE REGIONI, SIA ORDINARIE CHE SPECIALI, AD UNIFORMARSI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN MATERIA DI CREDITO - COORDINAMENTO FINANZIARIO DETTATO A TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI - PROVVEDIMENTI NON INCIDENTI SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - POSSIBILE TRATTAMENTO DIFFERENZIATO IN ORDINE AL REGIME FINANZIARIO DELLE VARIE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 7 agosto 1982, n. 526, art. 38, secondo e terzo comma (nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119). - cst artt. 3 e 136; stva lc 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 12 e 50.
SENT. 242/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - FINANZA REGIONALE - DISPONIBILITA' DEPOSITABILI DALLA REGIONE PRESSO AZIENDE DI CREDITO - LIMITE AL DODICI PER CENTO DELLE ENTRATE PREVISTE DAL BILANCIO DI COMPETENZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DI NORME DELLA COSTITUZIONE E DELLO STATUTO SPECIALE - OBBLIGO DELLE REGIONI, SIA ORDINARIE CHE SPECIALI, AD UNIFORMARSI ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO IN MATERIA DI CREDITO - COORDINAMENTO FINANZIARIO DETTATO A TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI - PROVVEDIMENTI NON INCIDENTI SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - POSSIBILE TRATTAMENTO DIFFERENZIATO IN ORDINE AL REGIME FINANZIARIO DELLE VARIE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 7 agosto 1982, n. 526, art. 38, secondo e terzo comma (nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119). - cst artt. 3 e 136; stva lc 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 12 e 50.
Testo
Posto che per quanto riguarda l'ambito di applicabilita' dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente il regime complessivo delle disponibilita' che gli enti possono mantenere a qualunque titolo presso le aziende di credito (non superiori al 12% delle entrate previste dai loro bilanci di competenza), va riaffermato che spetta allo Stato dettare misure del genere, in nome dell'indispensabile coordinamento finanziario e degli interessi nazionali afferenti la "disciplina del credito", senza peraltro che abbia rilievo, alla luce delle finalita' perseguite, distinguere tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario, tutte ugualmente tenute in materia di credito ad uniformarsi alla legislazione dello Stato; e che per modificare il regime degli interessi bancari e delle giacenze in tesoreria non e' necessario alcun accordo fra lo Stato e la Regione, trattandosi di questioni non incidenti sull'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente o statutariamente garantita, ne consegue che la mancata inclusione della Valle d'Aosta, accanto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, nelle disposizioni di cui all'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 426, che esonerano solo queste ultime due Regioni dall'applicazione del primo comma dell'art. 40 succitato, non determina alcuna violazione di parametri costituzionali o statutari - in quanto nel vigente ordinamento nulla esige che le finanze delle varie Regioni differenziate vengano identicamente regolate, ed anzi gli stessi Statuti stanno a dimostrare che, in tale campo, le ragioni della specialita' prevalgono spesso su quelle dell'uniformita' di trattamento -, per cui non sono nemmeno ipotizzabili lesioni della "sfera della competenza assegnata alla Regione". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 - sollevata in via principale dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione, 12 e 50 dello Statuto speciale valdostano - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981). - Circa l'ambito di applicabilita' dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, v. S. n. 162/1982.
Posto che per quanto riguarda l'ambito di applicabilita' dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente il regime complessivo delle disponibilita' che gli enti possono mantenere a qualunque titolo presso le aziende di credito (non superiori al 12% delle entrate previste dai loro bilanci di competenza), va riaffermato che spetta allo Stato dettare misure del genere, in nome dell'indispensabile coordinamento finanziario e degli interessi nazionali afferenti la "disciplina del credito", senza peraltro che abbia rilievo, alla luce delle finalita' perseguite, distinguere tra Regioni a Statuto speciale e Regioni a Statuto ordinario, tutte ugualmente tenute in materia di credito ad uniformarsi alla legislazione dello Stato; e che per modificare il regime degli interessi bancari e delle giacenze in tesoreria non e' necessario alcun accordo fra lo Stato e la Regione, trattandosi di questioni non incidenti sull'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente o statutariamente garantita, ne consegue che la mancata inclusione della Valle d'Aosta, accanto alla Sicilia ed al Trentino-Alto Adige, nelle disposizioni di cui all'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 426, che esonerano solo queste ultime due Regioni dall'applicazione del primo comma dell'art. 40 succitato, non determina alcuna violazione di parametri costituzionali o statutari - in quanto nel vigente ordinamento nulla esige che le finanze delle varie Regioni differenziate vengano identicamente regolate, ed anzi gli stessi Statuti stanno a dimostrare che, in tale campo, le ragioni della specialita' prevalgono spesso su quelle dell'uniformita' di trattamento -, per cui non sono nemmeno ipotizzabili lesioni della "sfera della competenza assegnata alla Regione". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982 - sollevata in via principale dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione, 12 e 50 dello Statuto speciale valdostano - nelle parti concernenti l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981). - Circa l'ambito di applicabilita' dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, v. S. n. 162/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 136
statuto regione Valle d'Aosta
art. 12
statuto regione Valle d'Aosta
art. 50
Altri parametri e norme interposte