Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 243/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - FINANZA PUBBLICA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - CRITERI E MODALITA' PER LE OPERAZIONI DI TESORERIA DELLE REGIONI RIMESSE A DECRETI INTERMINISTERIALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1, primo, secondo e penultimo comma. - cst artt. 3, 42 e 119.
SENT. 243/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - FINANZA PUBBLICA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - CRITERI E MODALITA' PER LE OPERAZIONI DI TESORERIA DELLE REGIONI RIMESSE A DECRETI INTERMINISTERIALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1, primo, secondo e penultimo comma. - cst artt. 3, 42 e 119.
Testo
Sono inammissibili, per sopravvenuto difetto d'interesse, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 42 e 119 Cost., sul presupposto che le Regioni possano essere passate dalla tabella B alla tabella A (presupposto ormai giuridicamente superato dalla precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale). - S. nn. 162/1982; 307/1983.
Sono inammissibili, per sopravvenuto difetto d'interesse, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 42 e 119 Cost., sul presupposto che le Regioni possano essere passate dalla tabella B alla tabella A (presupposto ormai giuridicamente superato dalla precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale). - S. nn. 162/1982; 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte