Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11094  11095  11096  11097  11098  11099  11100  11101  11102  11103  11104


Titolo
SENT. 243/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - FINANZA PUBBLICA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - CRITERI E MODALITA' PER LE OPERAZIONI DI TESORERIA DELLE REGIONI RIMESSE A DECRETI INTERMINISTERIALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1, primo, secondo e penultimo comma. - cst artt. 3, 42 e 119.

Testo
Sono inammissibili, per sopravvenuto difetto d'interesse, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), sollevate dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 42 e 119 Cost., sul presupposto che le Regioni possano essere passate dalla tabella B alla tabella A (presupposto ormai giuridicamente superato dalla precedente declaratoria d'illegittimita' costituzionale). - S. nn. 162/1982; 307/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte