Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11093  11095  11096  11097  11098  11099  11100  11101  11102  11103  11104


Titolo
SENT. 243/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - FINANZA PUBBLICA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - REGIME DIFFERENZIATO A SECONDA DEL LORO INSERIMENTO NELLE ANNESSE TABELLE A O B - PASSAGGIO DALL'UNA ALL'ALTRA TABELLA RIMESSO AD ATTO AMMINISTRATIVO ANZICHE' A DISPOSIZIONI DI LEGGE - COORDINAMENTO TRA LE FINANZE DELLE REGIONI E QUELLA DELLO STATO EX ART. 119, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - RINVIO A LEGGE DELLA REPUBBLICA - LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE POSTA A TUTELA DELLA FINANZA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 2, quarto comma. - cst art. 119, comma primo.

Testo
Va ribadito che il primo comma dell'art. 119 Cost. riserva alle leggi della Repubblica il coordinamento tra finanza regionale e finanza statale, e non permette di alterare il regime delle tesorerie regionali con un atto dell'esecutivo, per cui, anche a ritenere che il legislatore statale ordinario sia competente ad estendere alle Regioni il sistema della tesoreria unica, occorrerebbe allo scopo una nuova disciplina di principio e non basterebbe di certo un provvedimento governativo. Di conseguenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri non puo' essere legittimamente demandata l'opzione fra il coordinamento e l'accentramento finanziario, cioe' fra una serie di tesorerie regionali dotate di proprie giacenze, sebbene circoscritte nella misura del quattro per cento, e le tesorerie puramente nominali, ridotte in sostanza ad agenti del tesoriere unico, sia quanto agli incassi, sia quanto ai pagamenti. Pertanto, essendo diversissime le disposizioni rispettivamente applicabili agli enti inclusi nella tabella A e nella tabella B - annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali) -, e non prestandosi quindi a venire scambiate fra di loro, secondo scelte rimesse all'esecutivo, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per lesione della riserva di legge posta a tutela della finanza regionale (restando assorbito il profilo di contrasto con il principio di uguaglianza), dell'art. 2, quarto comma, della detta legge, nella parte in cui consente al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di decretare il passaggio delle Regioni dalla tabella B alla tabella A. - S. nn. 162/1982; 307/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte