Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 243/85 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA LEGISLATIVA E FINANZIARIA DELLE REGIONI - FISSAZIONE DEL NUOVO LIMITE MASSIMO DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEPOSITABILI DALLA REGIONE PRESSO AZIENDE DI CREDITO - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - PROSPETTAZIONE DI IMPROVVISI VUOTI DI CASSA DELLA TESORERIA REGIONALE - SONO EVITATI DAI RITMI DI ACCREDITAMENTO DEI FONDI DALLA TESORERIA DELLO STATO A QUELLE REGIONALI - INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DA PARTE DEI DECRETI INTERMINISTERIALI - CONSENTE NON LA SINDACABILITA' DELLA LEGGE, BENSI' L'ESPERIBILITA' DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 3. - cst artt. 117 e 119.
SENT. 243/85 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA LEGISLATIVA E FINANZIARIA DELLE REGIONI - FISSAZIONE DEL NUOVO LIMITE MASSIMO DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEPOSITABILI DALLA REGIONE PRESSO AZIENDE DI CREDITO - RAZIONALITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - PROSPETTAZIONE DI IMPROVVISI VUOTI DI CASSA DELLA TESORERIA REGIONALE - SONO EVITATI DAI RITMI DI ACCREDITAMENTO DEI FONDI DALLA TESORERIA DELLO STATO A QUELLE REGIONALI - INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DA PARTE DEI DECRETI INTERMINISTERIALI - CONSENTE NON LA SINDACABILITA' DELLA LEGGE, BENSI' L'ESPERIBILITA' DEL RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 3. - cst artt. 117 e 119.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, una volta accertata la validita' di un limite delle complessive disponibilita' regionali suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito, la determinazione della corrispondente percentuale si risolve in una puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica", che non sipresta ad essere riesaminata dalla Corte. Di conseguenza, non risulta illegittimo l'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), per aver previsto riduzioni, dal 12 al 6 fino al 4 per cento, delle disponibilita' che la Regione puo' mantenere presso i suoi tesorieri o cassieri, trattandosi, peraltro, di misure che non precludono alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse, ne' eliminano la competenza legislativa regionale prevista dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sebbene il coordinamento finanziario cosi' esercitato dal legislatore statale interferisca inevitabilmente nel concreto funzionamento dei servizi delle Regioni e resti ferma l'esigenza che i rapporti tra le tesorerie regionali e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato siano regolati in modo tale da escludere il pericolo di improvvisi vuoti di cassa. Il che puo' essere evitato solo assicurando che i ritmi di accreditamento dei fondi dalle tesorerie dello Stato a quelle regionali si svolgano "sulla base ed in conformita' alle previste esigenze ed alle accertate disponibilita' di cassa delle Regioni". E la circostanza che l'"interpretazione operativa" della legge n. 720, effettuata dai conseguenti decreti ministeriali, trascuri detto principio non basta a concretare un vizio della legge stessa, dovendo trovare rimedio per mezzo di appositi conflitti di attribuzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - sotto il profilo che risulterebbe lesa la competenza delle Regioni ad organizzare i propri uffici, e dunque il proprio servizio di tesoreria, ed anche perche' detta disposizione determinerebbe "una perdita di efficienza per l'accrescimento di difficolta' di pagamenti e di erogazioni, in conseguenza dell'irragionevole appiattimento di qualsiasi elasticita'", date le riduzioni delle percentuali nei termini di cui sopra). - S. n. 245/1984.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, una volta accertata la validita' di un limite delle complessive disponibilita' regionali suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito, la determinazione della corrispondente percentuale si risolve in una puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica", che non sipresta ad essere riesaminata dalla Corte. Di conseguenza, non risulta illegittimo l'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), per aver previsto riduzioni, dal 12 al 6 fino al 4 per cento, delle disponibilita' che la Regione puo' mantenere presso i suoi tesorieri o cassieri, trattandosi, peraltro, di misure che non precludono alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse, ne' eliminano la competenza legislativa regionale prevista dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sebbene il coordinamento finanziario cosi' esercitato dal legislatore statale interferisca inevitabilmente nel concreto funzionamento dei servizi delle Regioni e resti ferma l'esigenza che i rapporti tra le tesorerie regionali e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato siano regolati in modo tale da escludere il pericolo di improvvisi vuoti di cassa. Il che puo' essere evitato solo assicurando che i ritmi di accreditamento dei fondi dalle tesorerie dello Stato a quelle regionali si svolgano "sulla base ed in conformita' alle previste esigenze ed alle accertate disponibilita' di cassa delle Regioni". E la circostanza che l'"interpretazione operativa" della legge n. 720, effettuata dai conseguenti decreti ministeriali, trascuri detto principio non basta a concretare un vizio della legge stessa, dovendo trovare rimedio per mezzo di appositi conflitti di attribuzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - sotto il profilo che risulterebbe lesa la competenza delle Regioni ad organizzare i propri uffici, e dunque il proprio servizio di tesoreria, ed anche perche' detta disposizione determinerebbe "una perdita di efficienza per l'accrescimento di difficolta' di pagamenti e di erogazioni, in conseguenza dell'irragionevole appiattimento di qualsiasi elasticita'", date le riduzioni delle percentuali nei termini di cui sopra). - S. n. 245/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte