Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11093  11094  11095  11097  11098  11099  11100  11101  11102  11103  11104


Titolo
SENT. 243/85 D. FINANZA REGIONALE - LEGGE FINANZIARIA - FISSAZIONE DI UN LIMITE ALLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEPOSITABILI DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - GRADUALITA' NELLA EROGAZIONE DI QUOTE DI RISORSE ALLE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE - EFFETTI - RISTAGNO DELLE DISPONIBILITA' PER LE PUBBLICHE FINANZE - ESIGENZA DI PROPORZIONARE LA PROVVISTA ANTICIPATA DI FONDI ALL'EFFETTIVA CAPACITA' DI SPESA DEGLI ENTI - CONTROLLO DEL FLUSSO DELLE DISPONIBILITA' DI CASSA - NON PRECLUDE ALLE REGIONI DI INDIRIZZARE LE RISORSE VERSO OBIETTIVI RISPONDENTI ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI - MINORE REDDITIVITA' DELLE SOMME DEPOSITATE NELLA TESORERIA DELLO STATO - NON INCIDENZA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI.

Testo
Come la Corte ha gia' affermato, l'assegnazione disposta dalla legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria), alle diverse persone giuridiche pubbliche di una quota di risorse, congiunta alla inevitabile gradualita' delle erogazioni, produce un ristagno di disponibilita', con effetti gravemente negativi nell'attuale situazione delle pubbliche finanze, sicche' diventa un'esigenza fondamentale per lo Stato limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata dei fondi rispetto all'effettiva capacita' di spesa degli enti; cio' che piu' conta, pero', e' che la normativa ex art. 40 di detta legge non preclude alle Regioni la facolta' di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruita' rispetto alle necessita' concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalita' istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilita' di cassa, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale e, anche se ne deriva una minore redditivita' delle somme depositate nelle tesorerie dello Stato rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, si tratta pur sempre di una conseguenza di fatto che non investe aspetti costituzionalmente tutelati, non incidendo sull'autonomia finanziaria delle Regioni. - S. nn. 162/1982; 245/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte