Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti - Possibile transito dell'unità immobiliare cui accede il sottotetto alla categoria "residenziale" - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti - Possibile transito dell'unità immobiliare cui accede il sottotetto alla categoria "residenziale" - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 2-bis nell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, con specifico riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b), la quale consente che, per il tramite degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti e contestualmente a tali interventi, si possa far transitare - mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) "ordinaria" - l'unità immobiliare (cui il sottotetto accede) alla categoria funzionale "residenziale", precisando che ciò non possa avvenire nei centri storici, per i quali essa impone il permesso di costruire o la "super SCIA", secondo quanto stabilito dal t.u. edilizia. La Regione ha fatto uso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 2, t.u. edilizia, per cui, in assenza di alterazioni dell'edificio originario tali da costituire interventi di ristrutturazione "pesante", essa non appare in contrasto con alcun principio fondamentale stabilito dal t.u. edilizia.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il comma 2-bis nell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, con specifico riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b), la quale consente che, per il tramite degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti e contestualmente a tali interventi, si possa far transitare - mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) "ordinaria" - l'unità immobiliare (cui il sottotetto accede) alla categoria funzionale "residenziale", precisando che ciò non possa avvenire nei centri storici, per i quali essa impone il permesso di costruire o la "super SCIA", secondo quanto stabilito dal t.u. edilizia. La Regione ha fatto uso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 2, t.u. edilizia, per cui, in assenza di alterazioni dell'edificio originario tali da costituire interventi di ristrutturazione "pesante", essa non appare in contrasto con alcun principio fondamentale stabilito dal t.u. edilizia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 66
co.
legge della Regione Toscana
08/02/2010
n. 5
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 10
co. 2