Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 243/85 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - FINANZA PUBBLICA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ENTRATE PROPRIE DELLE REGIONI - CONTI INTESTATI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - OMESSA PREVISIONE DI PRODUZIONE DI INTERESSI - ASSUNTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DELL'INSERIMENTO DELL'ENTE NELLA TABELLA A O B ED ARBITRARIA MENOMAZIONE DELLA FINANZA REGIONALE - MINORE O NULLA REDDITIVITA' DELLE SOMME DEPOSITATE NELLA TESORERIA DELLO STATO - NON INCIDENZA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - REGIME DEGLI ENTI INSERITI NELLE DUE TABELLE - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 2. - cst artt. 3, 5, 97, 117 e 119.
SENT. 243/85 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - FINANZA PUBBLICA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ENTRATE PROPRIE DELLE REGIONI - CONTI INTESTATI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - OMESSA PREVISIONE DI PRODUZIONE DI INTERESSI - ASSUNTE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DELL'INSERIMENTO DELL'ENTE NELLA TABELLA A O B ED ARBITRARIA MENOMAZIONE DELLA FINANZA REGIONALE - MINORE O NULLA REDDITIVITA' DELLE SOMME DEPOSITATE NELLA TESORERIA DELLO STATO - NON INCIDENZA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - REGIME DEGLI ENTI INSERITI NELLE DUE TABELLE - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 2. - cst artt. 3, 5, 97, 117 e 119.
Testo
Posto che la maggiore o minore od anche nulla redditivita' delle somme depositate nella tesoreria dello Stato non incide, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, sulla autonomia finanziaria spettante alle Regioni in base all'art. 119 Cost., ne consegue che la mancata parificazione delle "entrate proprie", secondo che si tratti di enti ed organismi compresi nella tabella A oppure nella tabella B, annese alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non basta a configurare un'illegittima lesione della finanza regionale. Ne' risulta violato il principio di uguaglianza poiche' quelle messe a raffronto sono pur sempre situazioni disomogenee, insuscettibili di venire comparate in vista dei soli svantaggi sofferti da un certo tipo di istituzioni, senza tener conto del loro ordinamento complessivo, tanto piu' che, sul punto, gli artt. 2 e 3 della legge n. 720 non hanno apportato alcuna innovazione, essendosi limitati a presupporre una scelta gia' operata dall'art. 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, cui hanno fatto seguito l'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, e l'art. 10, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117 e 119 Cost. - per non avere tale disposizione previsto, differentemente dal primo comma dell'art. 1, che siano comunque produttivi di interessi gli "introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi", nonche' gli "altri introiti provenienti dal settore privato"). - S. nn. 162/1982; 307/1983.
Posto che la maggiore o minore od anche nulla redditivita' delle somme depositate nella tesoreria dello Stato non incide, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, sulla autonomia finanziaria spettante alle Regioni in base all'art. 119 Cost., ne consegue che la mancata parificazione delle "entrate proprie", secondo che si tratti di enti ed organismi compresi nella tabella A oppure nella tabella B, annese alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non basta a configurare un'illegittima lesione della finanza regionale. Ne' risulta violato il principio di uguaglianza poiche' quelle messe a raffronto sono pur sempre situazioni disomogenee, insuscettibili di venire comparate in vista dei soli svantaggi sofferti da un certo tipo di istituzioni, senza tener conto del loro ordinamento complessivo, tanto piu' che, sul punto, gli artt. 2 e 3 della legge n. 720 non hanno apportato alcuna innovazione, essendosi limitati a presupporre una scelta gia' operata dall'art. 37 della legge 7 agosto 1982, n. 526, cui hanno fatto seguito l'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 1, e l'art. 10, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117 e 119 Cost. - per non avere tale disposizione previsto, differentemente dal primo comma dell'art. 1, che siano comunque produttivi di interessi gli "introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni ed indennizzi", nonche' gli "altri introiti provenienti dal settore privato"). - S. nn. 162/1982; 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte