Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11093  11094  11095  11096  11097  11099  11100  11101  11102  11103  11104


Titolo
SENT. 243/85 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TOSCANA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - INSERIMENTO DEGLI IACP NELL'AMBITO DELLA TABELLA A ANZICHE' DELLA TABELLA B - ASSERITE SOTTRAZIONI AI POTERI DI COORDINAZIONE DELLE REGIONI ED INCOERENTE ASSIMILAZIONE DEGLI IACP AD UNA SERIE DI MINORI ENTI AUTONOMI - INSUSSISTENZA - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA TRA STATO E REGIONE DI CUI AL D.P.R. N. 616 DEL 1977 - CONSERVAIZONE ALLO STATO DI PENETRANTI POTERI DI PROGRAMMAZIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA COLLOCAZIONE - NON RISULTA MENOMATA LA "COORDINAZIONE" ESERCITABILE DALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 2 e 3. - cst artt. 5, 97, 117 e 119.

Testo
E' vero che l'edilizia residenziale pubblica e' stata formalmente trasferita alle Regioni ordinarie, in virtu' dell'art. 93, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, e che, coerentemente, il secondo comma del medesimo articolo ha incluso nel trasferimento "le funzioni statali relative agli IACP, fermo restando il potere alle Regioni di stabilire soluzioni organizzative diverse", pero' non e' men vero che il riparto delle competenze rimane in tal campo alquanto peculiare: poiche', da una parte, l'art. 95 del d.P.R. n. 616 ha demandato ai Comuni il cosiddetto servizio della cassa; e, d'altra parte, lo Stato ha conservato - sia prima che dopo l'entrata in vigore delle norme di trasferimento - penetranti poteri di programmazione. Pertanto, stante il particolare sistema di rapporti che l'ordinamento vigente ha intrecciato tra l'apparato statale, le amministrazioni regionali e gli IACP, si giustifica la collocazione di questi ultimi enti nella tabella A, anziche' in quella B, annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 730 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), cui corrispondono diversi regimi, l'uno introdotto dall'art. 1, l'altro ridabito - sia pure con qualche modifica rispetto al precedente ordinamento - degli artt. 2 e 3 della legge medesima. In ogni caso, detta inclusione non menoma la "coordinazione" esercitabile dalle Regioni e lascia ferma, in particolar modo, la competenza regionale riguardante la ristrutturazione degli enti stessi, i quali, peraltro, al pari di tutti gli altri enti od organismi ad essi affiancati, non risultano affatto sminuiti nella loro preesistente autonomia gestionale, tanto piu' che il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 720 garantisce loro "la piena ed immediata disponibilita', in ogni momento, delle somme di loro spettanza", senza dunque ledere i corrispondenti poteri attribuiti alle Regioni dalla Costituzione e dalle norme di trasferimento. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, 97, 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana nell'assunto che il legislatore statale avrebbe operato in modo incoerente includendo gli IACP, che dovrebbero essere dotati di un'autonomia piu' ampia di quella spettante alle Regioni, fra gli enti per cui tutto il movimento dei flussi di cassa e' assorbito dal congegno della tesoreria unica, cosi' sottraendoli ai poteri di "coordinazione" delle Regioni medesime).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte