Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 243/85 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - INSERIMENTO NELLE TABELLE DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE DI CONTROLLO NONCHE' DI QUELLE NORMATIVE GIA' ESERCITATE IN MATERIA DALLA REGIONE - INSUSSISTENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DI TESORERIA - SALVEZZA DELLE ENTRATE REGIONALI EX ART. 36 E 38 DELLO STATUTO - ESTRANEITA' DELLE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI TESORERIA ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA REGIONE - COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA REGIONALE CON QUELLA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3, ed annesse tabelle A e B. - stsi lc 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, 15, 19, 20 e 43.
SENT. 243/85 G. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - INSERIMENTO NELLE TABELLE DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE DI CONTROLLO NONCHE' DI QUELLE NORMATIVE GIA' ESERCITATE IN MATERIA DALLA REGIONE - INSUSSISTENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DI TESORERIA - SALVEZZA DELLE ENTRATE REGIONALI EX ART. 36 E 38 DELLO STATUTO - ESTRANEITA' DELLE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI TESORERIA ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASFERITE ALLA REGIONE - COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA REGIONALE CON QUELLA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3, ed annesse tabelle A e B. - stsi lc 26 febbraio 1948, n. 2, artt. 14, 15, 19, 20 e 43.
Testo
Essendo la stessa Regione Sicilia sottoposta alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali - sia pure nei limiti gia' determinati dall'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, cioe' facendo salve le entrate regionali previste dagli artt. 36 e 38 dello Statuto speciale -, non e' possibile pretendere che gli enti dipendenti o comunque controllati o disciplinati dalla detta Regione beneficino di un regime ancora piu' favorevole, venendo completamente esentati dal rispetto della normativa dettata dalla legge n. 720. D'altra parte, il sistema di tesoreria unica non contraddice (e quindi non incide sulla funzione legislativa gia' esercitata dalla Regione) con quanto disposto dalla legge regionale siciliana 12 agosto 1980, n. 85 - dal cui art. 1 puo' solo desumersi che e' unicamente la "concreta utilizzazione del finanziamento" a determinare l'acquisto dei fondi all'ente finanziato dalla Regione, ed e' soltanto l'effettiva disponibilita' dei fondi medesimi che rende applicabile il nuovo regime, per cui le somme destinate dalla Regione al finanziamento degli enti locali o para-regionali devono essere "versate", ad opera dei tesorieri o cassieri degli enti, nelle contabilita' speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato -, ne' risulta in contrasto con le norme di attuazione statutaria dettate dai decreti presidenziali 9 aprile 1956, n. 510, e 1 luglio 1977, n. 683, in tema di turismo, di acque pubbliche e di lavori pubblici, le quali, intese come sono a regolare il trasferimento di determinate funzioni amministrative statali alla Regione Sicilia, non riguardano per nulla le disposizioni in materia di tesoreria contenute nella legge n. 720, che, a sua volta, non pregiudica affatto l'esercizio delle funzioni cosi' trasferite. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonche' delle annesse tabelle A e B, nella parte in cui si riferiscono agli enti sottoposti al controllo della Regione siciliana, sollevate dalla Regione medesima - in riferimento agli artt. 14, 15, 19, 20 e 43 dello Statuto speciale).
Essendo la stessa Regione Sicilia sottoposta alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali - sia pure nei limiti gia' determinati dall'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, cioe' facendo salve le entrate regionali previste dagli artt. 36 e 38 dello Statuto speciale -, non e' possibile pretendere che gli enti dipendenti o comunque controllati o disciplinati dalla detta Regione beneficino di un regime ancora piu' favorevole, venendo completamente esentati dal rispetto della normativa dettata dalla legge n. 720. D'altra parte, il sistema di tesoreria unica non contraddice (e quindi non incide sulla funzione legislativa gia' esercitata dalla Regione) con quanto disposto dalla legge regionale siciliana 12 agosto 1980, n. 85 - dal cui art. 1 puo' solo desumersi che e' unicamente la "concreta utilizzazione del finanziamento" a determinare l'acquisto dei fondi all'ente finanziato dalla Regione, ed e' soltanto l'effettiva disponibilita' dei fondi medesimi che rende applicabile il nuovo regime, per cui le somme destinate dalla Regione al finanziamento degli enti locali o para-regionali devono essere "versate", ad opera dei tesorieri o cassieri degli enti, nelle contabilita' speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato -, ne' risulta in contrasto con le norme di attuazione statutaria dettate dai decreti presidenziali 9 aprile 1956, n. 510, e 1 luglio 1977, n. 683, in tema di turismo, di acque pubbliche e di lavori pubblici, le quali, intese come sono a regolare il trasferimento di determinate funzioni amministrative statali alla Regione Sicilia, non riguardano per nulla le disposizioni in materia di tesoreria contenute nella legge n. 720, che, a sua volta, non pregiudica affatto l'esercizio delle funzioni cosi' trasferite. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonche' delle annesse tabelle A e B, nella parte in cui si riferiscono agli enti sottoposti al controllo della Regione siciliana, sollevate dalla Regione medesima - in riferimento agli artt. 14, 15, 19, 20 e 43 dello Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 15
statuto regione Sicilia
art. 19
statuto regione Sicilia
art. 20
statuto regione Sicilia
art. 43
Altri parametri e norme interposte