Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 243/85 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ASSUNTA INAPPLICABILITA' NEI CONFRONTI DELLA REGIONE E PRETESA LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - INSUSSISTENZA - DISPONIBILITA' REGIONALI ECCEDENTI IL TETTO DEL QUATTRO PER CENTO - VINCOLO PER LE AZIENDE DI CREDITO A TRASFERIRE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - MODALITA' DI VERSAMENTO STABILITE DAL MINISTRO DEL TESORO - POTERE MINISTERIALE SUFFICIENTEMENTE DEFINITO DALLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 3. - cst art. 119, comma primo.
SENT. 243/85 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ASSUNTA INAPPLICABILITA' NEI CONFRONTI DELLA REGIONE E PRETESA LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - INSUSSISTENZA - DISPONIBILITA' REGIONALI ECCEDENTI IL TETTO DEL QUATTRO PER CENTO - VINCOLO PER LE AZIENDE DI CREDITO A TRASFERIRE PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - MODALITA' DI VERSAMENTO STABILITE DAL MINISTRO DEL TESORO - POTERE MINISTERIALE SUFFICIENTEMENTE DEFINITO DALLA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 3. - cst art. 119, comma primo.
Testo
La disposizione introdotta dalla parte finale dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), che vincola le aziende di credito a trasferire sui conti correnti aperti presso le tesorerie dello Stato le disponibilita' regionali eccedenti il quattro per cento, non lede la riserva di legge, costituzionalmente stabilita in tema di coordinamento finanziario, poiche' - diversamente da quanto prescritto dall'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, che autorizzava il Ministro del tesoro a variare "la percentuale o il livello massimo delle disponibilita' degli enti" (fra cui le Regioni), depositabili presso le aziende medesime - si limita, sul punto, a prevedere che il detto Ministro stabilisca le "modalita'" del versamento al bilancio dello Stato di un ben determinato "interesse", posto a carico delle aziende inadempienti, per cui il potere ministeriale viene a risultare sufficientemente definito dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 119, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige nell'assunto della inapplicabilita' alle Regioni del sistema di tesoreria unica e della violazione della riserva di legge prevista in materia di coordinamento tra finanza regionale e finanza statale). - S. n. 162/1982, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
La disposizione introdotta dalla parte finale dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), che vincola le aziende di credito a trasferire sui conti correnti aperti presso le tesorerie dello Stato le disponibilita' regionali eccedenti il quattro per cento, non lede la riserva di legge, costituzionalmente stabilita in tema di coordinamento finanziario, poiche' - diversamente da quanto prescritto dall'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, che autorizzava il Ministro del tesoro a variare "la percentuale o il livello massimo delle disponibilita' degli enti" (fra cui le Regioni), depositabili presso le aziende medesime - si limita, sul punto, a prevedere che il detto Ministro stabilisca le "modalita'" del versamento al bilancio dello Stato di un ben determinato "interesse", posto a carico delle aziende inadempienti, per cui il potere ministeriale viene a risultare sufficientemente definito dalla legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 119, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della norma succitata, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige nell'assunto della inapplicabilita' alle Regioni del sistema di tesoreria unica e della violazione della riserva di legge prevista in materia di coordinamento tra finanza regionale e finanza statale). - S. n. 162/1982, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte