Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11093  11094  11095  11096  11097  11098  11099  11100  11102  11103  11104


Titolo
SENT. 243/85 I. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - INSERIMENTO DEI COMUNI E DELLE CAMERE DI COMMERCIO NELL'ANNESSA TABELLA A - ASSUNTA INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI "ORDINAMENTO DEGLI ENTI" - INSUSSISTENZA - ORDINAMENTO DEI COMUNI - COMPETENZA CONCORRENTE DELLA REGIONE - LIMITI DERIVANTI DAI PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL COORDINAMENTO FINANZIARIO ATTUATO CON LEGGE DELLO STATO (ART. 119 COST.) - ESTENSIBILITA' DEL DISPOSTO COSTITUZIONALE AL CAMPO DELL'ORDINAMENTO CAMERALE - NON RISULTA LIMITATA LA "FERACITA'" DEI PROVENTI CAMERALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 1, 2 e 3. - stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 1, 4, 5 e 66 ss.

Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, discipline del genere di quella dettata con la legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non sono invasive o lesive dell'autonomia regionale costituzionalmente tutelata, e, in proposito, alla luce delle finalita' perseguite da tali normative, non ha rilievo distinguere tra Regioni a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale. Di conseguenza, non puo' ritenersi inapplicabile alla Regione Trentino-Alto Adige il regime introdotto dalla detta legge. Ne' v'e' da dolersi dell'inserimento dei Comuni e delle Camere di commercio nella tabella A, anziche' nella tabella B, annesse alla legge in discussione, posto che, in ordine ai primi, proprio perche' ricadono nella competenza ordinamentale concorrente della Regione, la legislazione del Trentino-Alto Adige deve rispettare i principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato, fra le quali figura indubbiamente la stessa legge n. 720, per cio' che attiene alle tesorerie comunali; mentre, riguardo alle Camere di commercio, sebbene per esse non valga concepire il "sistema di tesoreria unica" alla stregua di una disciplina di principio, l'imperativo del coordinamento finanziario si estende ugualmente al campo del loro ordinamento, ed inoltre l'inclusione di tali enti nella tabella B, accanto ad altri enti dipendenti dalla Regione, da un lato, comporterebbe il venir meno di ogni "feracita'" dei proventi camerali detenuti dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, pur quando di tratti delle cosiddette "entrate proprie", dall'altro, non sarebbe corretto inquadrare le Camere di commercio fra gli enti para-regionali del Trentino-Alto Adige, sia perche' lo Statuto le mantiene ben distinte dagli enti medesimi, sia perche' la disciplina delle funzioni camerali non spetta alla Regione, bensi' alle Province di Trento e Bolzano ed allo Stato stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 1, 4, 5 e 66 ss. dello Statuto speciale - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione TrentinoAlto Adige sotto il profilo che la disciplina dettata da tali disposizioni non potrebbe esserle validamente applicata, neppure nelle forme e nei limiti previsti per gli enti ed organismi compresi nella tabella B, e che sarebbe illegittimo l'inserimento dei Comuni e delle Camere di commercio nella tabella A, anziche' nella tabella B, con il risultato della loro sottoposizione al regime configurato dall'art. 1 di detta legge). - S. nn. 162/1982; 242/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 66

Altri parametri e norme interposte