Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 243/85 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - DECORRENZA RETROATTIVA DEL NUOVO SISTEMA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE STATALE - REGOLAMENTAZIONE RETROATTIVA DI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI - TECNICA DELLA SANATORIA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1. - stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 1, 4, 5 e 66 ss.
SENT. 243/85 L. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - DECORRENZA RETROATTIVA DEL NUOVO SISTEMA - COMPETENZA DEL LEGISLATORE STATALE - REGOLAMENTAZIONE RETROATTIVA DI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI - TECNICA DELLA SANATORIA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1. - stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, artt. 1, 4, 5 e 66 ss.
Testo
Non e' esatto che una disciplina legislativa statale di cornice o di principio non potrebbe venire legittimamente introdotta se non de futuro, cosi' da consentire alle leggi regionali di dettare le conseguenti norme di dettaglio, non essendo preclusa una operativita' in via retroattiva anche di una siffatta normativa; ne' risponde al vero, quanto alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, che essa sarebbe riservata dall'ultimo comma dell'art. 77 Cost. alle vere e proprie leggi di conversione, ad esclusione di qualsiasi altro atto legislativo, poiche' la giurisprudenza costituzionale si e' da tempo consolidata nel senso che, attraverso la tecnica della sanatoria, il terzo comma dell'art. 77 Cost. abiliti il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, senza porre altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali. Pertanto, non lede la competenza regionale l'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), il quale mantiene fermi "gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372", facendo comunque decorrere dal 30 agosto 1984 l'operativita' del nuovo "sistema di tesoreria". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 1, 4, 5 e 66 ss. del relativo Statuto, denunciando pretese lesioni od usurpazioni della propria competenza per avere il legislatore statale disposto in tema di coordinamento finanziario anche in via retroattiva). - Sul terzo comma dell'art. 77 Cost. v. S. nn. 89/1966, 144/1972; 185/1981.
Non e' esatto che una disciplina legislativa statale di cornice o di principio non potrebbe venire legittimamente introdotta se non de futuro, cosi' da consentire alle leggi regionali di dettare le conseguenti norme di dettaglio, non essendo preclusa una operativita' in via retroattiva anche di una siffatta normativa; ne' risponde al vero, quanto alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, che essa sarebbe riservata dall'ultimo comma dell'art. 77 Cost. alle vere e proprie leggi di conversione, ad esclusione di qualsiasi altro atto legislativo, poiche' la giurisprudenza costituzionale si e' da tempo consolidata nel senso che, attraverso la tecnica della sanatoria, il terzo comma dell'art. 77 Cost. abiliti il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, senza porre altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali. Pertanto, non lede la competenza regionale l'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), il quale mantiene fermi "gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372", facendo comunque decorrere dal 30 agosto 1984 l'operativita' del nuovo "sistema di tesoreria". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detta disposizione, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 1, 4, 5 e 66 ss. del relativo Statuto, denunciando pretese lesioni od usurpazioni della propria competenza per avere il legislatore statale disposto in tema di coordinamento finanziario anche in via retroattiva). - Sul terzo comma dell'art. 77 Cost. v. S. nn. 89/1966, 144/1972; 185/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 66
Altri parametri e norme interposte