Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11093  11094  11095  11096  11097  11098  11099  11100  11101  11102  11104


Titolo
SENT. 243/85 M. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELLE RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DI NORME DELLO STATUTO - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NELLA SODDISFAZIONE DI INTERESSI DI PORTATA NAZIONALE E NELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI CREDITO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - l 29 ottobre 1984, n. 720, art. 2, comma secondo. - stta dpr 31 agosto 1972, n. 670, art. 4, nn. 1, 2 e 7.

Testo
Allorche' la disposizione impugnata in via principale si limiti a rinviare ad una precedente disciplina di cui sia stata dichiarata la legittimita' costituzionale, il nuovo ricorso - benche' ammissibile, non sussistendo la carenza di interesse del ricorrente stante la collocazione della regola denunciata entro un diverso contesto normativo -, va rigettato per manifesta infondatezza della questione proposta, qualora non vengano aggiunti argomenti rispetto a quelli gia' considerati dalla Corte. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 4, nn. 1, 2 e 7 dello Statuto speciale, della questione - sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige - di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, il quale mantiene in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - in base alle quali le U.S.L. "affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio"; mentre lo stesso Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio, "ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale", dopo di che "le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato accreditano le somme spettanti alle unita' sanitarie locali ad apposite contabilita' speciali intestate alle unita' sanitarie medesime" -, essendo stata detta questione gia' dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 35 della legge n. 119 del 1981, e non avendo l'attuale ricorrente addotto ulteriori argomentazioni oltre quelle gia' esaminate e rigettate dalla Corte, che ha rinvenuto il fondamento di dette disposizioni nella soddisfazione di interessi di portata nazionale e nella competenza statale in materia di credito). - S. n. 162/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

Altri parametri e norme interposte