Sentenza 243/1985 (ECLI:IT:COST:1985:243)
Massima numero 11104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 243/85 N. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SARDEGNA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ASSUNTA INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' E DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRE REGIONI A STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 2 e 3 ed annessa tabella B. - cst art. 3; stsa lc 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 1 ss., 7, 8 e 56.
SENT. 243/85 N. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SARDEGNA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER ENTI ED ORGANISMI REGIONALI - ASSUNTA INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI CONTABILITA' E DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DI ALTRE REGIONI A STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - l 29 ottobre 1984, n. 720, artt. 2 e 3 ed annessa tabella B. - cst art. 3; stsa lc 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 1 ss., 7, 8 e 56.
Testo
Posto che l'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria), si applicava gia' per forza propria alle Regioni differenziate, la cui competenza non era in tale senso violata, il richiamo a detta disposizione effettuato dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non ha concretato, a sua volta, alcuna lesione dell'autonomia regionale; mentre la riduzione, dal 6 al 4 per cento, prevista dal successivo art. 3, delle disponibilita' suscettibili di essere mantenute dalla Regione presso aziende di credito, non determina autonome ragioni di illegittimita' costituzionale, trattandosi di una decisione di "politica economica" che non si presta ad essere riesaminata dalla Corte, del tutto conseguenziale all'accertata validita' di un limite delle complessive disponibilita' regionali che possono restare in deposito presso istituti di credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonche' dell'annessa tabella B, sollevata dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 3 Cost., 1 ss. 7, 8 e 56 dello Statuto speciale). - Sull'art. 40, primo comma, della legge n. 119 del 1981, in particolare sulla sua applicabilita' alle Regioni differenziate, v. S. nn. 95/1981, 162/1982 e 242/1985. - Sulla questione relativa al mantenimento in vigore dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982, per effetto dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 720 del 1984, v. S. n. 242/1985, che ha respinto il ricorso proposto dalla Valle d'Aosta, dichiarando detta questione infondata.
Posto che l'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria), si applicava gia' per forza propria alle Regioni differenziate, la cui competenza non era in tale senso violata, il richiamo a detta disposizione effettuato dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), non ha concretato, a sua volta, alcuna lesione dell'autonomia regionale; mentre la riduzione, dal 6 al 4 per cento, prevista dal successivo art. 3, delle disponibilita' suscettibili di essere mantenute dalla Regione presso aziende di credito, non determina autonome ragioni di illegittimita' costituzionale, trattandosi di una decisione di "politica economica" che non si presta ad essere riesaminata dalla Corte, del tutto conseguenziale all'accertata validita' di un limite delle complessive disponibilita' regionali che possono restare in deposito presso istituti di credito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 720 del 1984, nonche' dell'annessa tabella B, sollevata dalla Regione Sardegna - in riferimento agli artt. 3 Cost., 1 ss. 7, 8 e 56 dello Statuto speciale). - Sull'art. 40, primo comma, della legge n. 119 del 1981, in particolare sulla sua applicabilita' alle Regioni differenziate, v. S. nn. 95/1981, 162/1982 e 242/1985. - Sulla questione relativa al mantenimento in vigore dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge n. 526 del 1982, per effetto dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 720 del 1984, v. S. n. 242/1985, che ha respinto il ricorso proposto dalla Valle d'Aosta, dichiarando detta questione infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 1
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte