Sentenza 244/1985 (ECLI:IT:COST:1985:244)
Massima numero 11105
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 244/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME A QUALUNQUE TITOLO DEPOSITATE DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - CRITERI DI COMPUTO - DISPOSIZIONE RIPRODUTTIVA DI ALTRA, PRECEDENTE, NON IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 1, comma terzo. - cst artt. 97, comma primo; 119, comma primo.
SENT. 244/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI ATTUATIVI - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME A QUALUNQUE TITOLO DEPOSITATE DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - CRITERI DI COMPUTO - DISPOSIZIONE RIPRODUTTIVA DI ALTRA, PRECEDENTE, NON IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 1, comma terzo. - cst artt. 97, comma primo; 119, comma primo.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione allorche' la disposizione che si assume invasiva della competenza si limita a riprodurre integralmente il contenuto di un'altra, inserita in un atto di data antecedente, non impugnato. Sono pertanto inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana ed Umbria, in relazione ai decreti del Ministro del Tesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984 - nella parte concernente il computo dei "titoli, di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro", ai fini del calcolo del prescritto limite del quattro per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei decreti stessi -, poiche' le previsioni ivi contenute si pongono in diretto collegamento con l'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la' dove si coinvolgono le disponibilita' giacenti "a qualunque titolo" presso le aziende di credito, ed anzi, per cio' che concerne i buoni del tesoro e gli altri titoli (di Stato e non), detta disposizione non fa che riprodurre l'art. 2, secondo comma, del d.min. 30 luglio 1981, non impugnato, integrativo del decreto emesso l'11 aprile del medesimo anno.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione allorche' la disposizione che si assume invasiva della competenza si limita a riprodurre integralmente il contenuto di un'altra, inserita in un atto di data antecedente, non impugnato. Sono pertanto inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana ed Umbria, in relazione ai decreti del Ministro del Tesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984 - nella parte concernente il computo dei "titoli, di Stato e non, compresi i buoni ordinari del Tesoro", ai fini del calcolo del prescritto limite del quattro per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei decreti stessi -, poiche' le previsioni ivi contenute si pongono in diretto collegamento con l'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la' dove si coinvolgono le disponibilita' giacenti "a qualunque titolo" presso le aziende di credito, ed anzi, per cio' che concerne i buoni del tesoro e gli altri titoli (di Stato e non), detta disposizione non fa che riprodurre l'art. 2, secondo comma, del d.min. 30 luglio 1981, non impugnato, integrativo del decreto emesso l'11 aprile del medesimo anno.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte