Sentenza 244/1985 (ECLI:IT:COST:1985:244)
Massima numero 11106
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 244/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME A QUALUNQUE TITOLO DEPOSITATE DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - REINTEGRAZIONE DEL LIMITE ATTRAVERSO PRELEVAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DIRITTO NON ESERCITABILE SE NON "DUE VOLTE AL MESE" - NECESSITA' DI GARANTIRE L'ESIGENZA DI UNA PIENA ED IMMEDIATA DISPONIBILITA' DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEGI ATTI INVASIVI. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 5, commi primo e terzo. - l 29 ottobre 1984, n. 720.
SENT. 244/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME A QUALUNQUE TITOLO DEPOSITATE DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - REINTEGRAZIONE DEL LIMITE ATTRAVERSO PRELEVAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - DIRITTO NON ESERCITABILE SE NON "DUE VOLTE AL MESE" - NECESSITA' DI GARANTIRE L'ESIGENZA DI UNA PIENA ED IMMEDIATA DISPONIBILITA' DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEGI ATTI INVASIVI. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 5, commi primo e terzo. - l 29 ottobre 1984, n. 720.
Testo
Le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, emanati in attuazione del sistema di tesoreria unica - nella parte in cui permettono alle Regioni di esercitare solo due volte al mese il diritto di "effettuare prelevamenti dalle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento" - intralciano indubbiamente il ritmo delle spese regionali, compromettendo l'indispensabile velocita' di erogazione e costringendo le Regioni a far ricorso, in via alternativa, ad indebitamenti sia pure di breve periodo. Esse, pertanto, violano l'autonomia finanziaria regionale considerata sul versamento delle uscite ed il principio informatore dell'intera legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui la piena ed immediata disponibilita' delle somme di loro spettanza, giacenti nelle relative contabilita' speciali, dev'essere garantita anche agli enti ed organismi inclusi nell'annessa tabella B, quali sono appunto le Regioni a statuto ordinario e speciale. Vanno quindi annullati il primo ed il terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali succitati, previa declaratoria che spetta alle Regioni Toscana e Umbria (ricorrenti, nella specie) effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ogni qualvolta cio' sia necessario per reintegrare il previsto limite del quattro per cento. - S. nn. 155/1977; 94/1981; 243/1985.
Le disposizioni di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, emanati in attuazione del sistema di tesoreria unica - nella parte in cui permettono alle Regioni di esercitare solo due volte al mese il diritto di "effettuare prelevamenti dalle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a reintegro dei limiti consentiti del quattro per cento" - intralciano indubbiamente il ritmo delle spese regionali, compromettendo l'indispensabile velocita' di erogazione e costringendo le Regioni a far ricorso, in via alternativa, ad indebitamenti sia pure di breve periodo. Esse, pertanto, violano l'autonomia finanziaria regionale considerata sul versamento delle uscite ed il principio informatore dell'intera legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui la piena ed immediata disponibilita' delle somme di loro spettanza, giacenti nelle relative contabilita' speciali, dev'essere garantita anche agli enti ed organismi inclusi nell'annessa tabella B, quali sono appunto le Regioni a statuto ordinario e speciale. Vanno quindi annullati il primo ed il terzo comma dell'art. 5 dei decreti ministeriali succitati, previa declaratoria che spetta alle Regioni Toscana e Umbria (ricorrenti, nella specie) effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ogni qualvolta cio' sia necessario per reintegrare il previsto limite del quattro per cento. - S. nn. 155/1977; 94/1981; 243/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 29/10/1984
n. 720
art. 0