Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti - Computo delle superfici recuperate ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari fissati per le unità immobiliari residenziali - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione del diritto alla salute, nonché dei principi fondamentali in materia del governo del territorio e della tutela della salute - Oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per oscurità della censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nonché - in via subordinata - 117, terzo comma, Cost., dell'art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 4-bis dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, il quale dispone che le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla medesima legge regionale non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali. Dalla disposizione impugnata si evince inequivocabilmente che i requisiti minimi di superficie posti dalla normativa regolamentare del d.m. 5 luglio 1975, evocati a parametro interposto, devono preesistere all'intervento di recupero, senza che l'apporto di superficie scaturente dall'intervento stesso comporti l'acquisizione dell'abitabilità delle unità immobiliari cui accedono, qualora tale abitabilità fosse originariamente assente. Di talché non è dato comprendere quali siano i profili di incompatibilità con il principio di ragionevolezza, con la tutela della salute ovvero con i principi fondamentali in materia di governo del territorio lamentati dal ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 67  co. 2

legge della Regione Toscana  08/02/2010  n. 5  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto ministeriale  05/07/1975  n.   art.