Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43188
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti - Computo delle superfici recuperate ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari fissati per le unità immobiliari residenziali - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione del diritto alla salute, nonché dei principi fondamentali in materia del governo del territorio e della tutela della salute - Oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti - Computo delle superfici recuperate ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari fissati per le unità immobiliari residenziali - Esclusione - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione del diritto alla salute, nonché dei principi fondamentali in materia del governo del territorio e della tutela della salute - Oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per oscurità della censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nonché - in via subordinata - 117, terzo comma, Cost., dell'art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 4-bis dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, il quale dispone che le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla medesima legge regionale non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali. Dalla disposizione impugnata si evince inequivocabilmente che i requisiti minimi di superficie posti dalla normativa regolamentare del d.m. 5 luglio 1975, evocati a parametro interposto, devono preesistere all'intervento di recupero, senza che l'apporto di superficie scaturente dall'intervento stesso comporti l'acquisizione dell'abitabilità delle unità immobiliari cui accedono, qualora tale abitabilità fosse originariamente assente. Di talché non è dato comprendere quali siano i profili di incompatibilità con il principio di ragionevolezza, con la tutela della salute ovvero con i principi fondamentali in materia di governo del territorio lamentati dal ricorrente.
Sono dichiarate inammissibili, per oscurità della censure, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nonché - in via subordinata - 117, terzo comma, Cost., dell'art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 4-bis dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del 2010, il quale dispone che le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla medesima legge regionale non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali. Dalla disposizione impugnata si evince inequivocabilmente che i requisiti minimi di superficie posti dalla normativa regolamentare del d.m. 5 luglio 1975, evocati a parametro interposto, devono preesistere all'intervento di recupero, senza che l'apporto di superficie scaturente dall'intervento stesso comporti l'acquisizione dell'abitabilità delle unità immobiliari cui accedono, qualora tale abitabilità fosse originariamente assente. Di talché non è dato comprendere quali siano i profili di incompatibilità con il principio di ragionevolezza, con la tutela della salute ovvero con i principi fondamentali in materia di governo del territorio lamentati dal ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 67
co. 2
legge della Regione Toscana
08/02/2010
n. 5
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto ministeriale 05/07/1975
n.
art.