Sentenza 244/1985 (ECLI:IT:COST:1985:244)
Massima numero 11107
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11105  11106  11108  11109  11110


Titolo
SENT. 244/85 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEPOSITABILE DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI CONTI APERTI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - COMPETENZA DELLO STATO - RIGETTO DEL RICORSO. - d mtesoro 5 novembre 1984.

Testo
Premesso che l'ottavo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' stato dichiarato illegittimo dalla Corte nella sola parte in cui attribuiva al Ministro del tesoro "la facolta' di variare con proprio decreto la percentuale o il livello massimo delle disponibilita' delle Regioni e della Province autonome di Trento e Bolzano che le aziende di credito, incaricate del servizio di tesoreria, possono tenere presso di se'" (senza affatto riguardare il regime di tutti gli altri enti gia' considerati dagli artt. 25 e 31 della legge n. 468 del 1978 e senza coinvolgere, quanto alle stesse Regioni, le "modalita' di riafflusso delle disponibilita' di cui al sesto comma "del predetto art. 40), e' fuori dubbio che il decreto ministeriale del 5 novembre 1984, emesso in attuazione del sistema di tesoreria unica, non ha inteso variare ne' la percentuale ne' il livello massimo delle disponibilita' regionali depositabili presso aziende di credito, essendosi limitato a regolare - ferma restando la quota del quattro per cento fissata dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 - i criteri di determinazione della quota medesima, le condizioni e le modalita' di funzionamento dei conti da aprire presso la tesoreria statale, le forme ed i tempi dei prelevamenti effettuabili da tali contabilita', il riafflusso delle disponibilita' eccedenti il quattro per cento, i relativi interessi posti a carico delle aziende inadempienti. Esso pertanto non viola l'autonomia contabile delle Regioni ne' contrasta con la legge n. 720 del 1984, e l'unico appunto da muovere alle sue premesse sta nel fatto che sarebbe stato preferibile richiamare non solo e non tanto l'ottavo, quanto il settimo comma del citato art. 40, specificatamente relativo alla disciplina dei "conti aperti presso le tesorerie dello Stato", attraverso appositi decreti del Ministro del tesoro, ma tale omesso riferimento non basta di certo a viziare l'intero decreto in esame. (Rigetto del ricorso, proposto dalle Regioni Toscana e Umbria avverso detto decreto in base al rilievo che le premesse di tale atto fanno richiamo - fra l'altro - ad una norma quale l'art. 80, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981, gia' dichiarata illegittima). - S. n. 162/1982, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 40, ottavo comma, della legge n. 119 del 1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte