Sentenza 244/1985 (ECLI:IT:COST:1985:244)
Massima numero 11108
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11105  11106  11107  11109  11110


Titolo
SENT. 244/85 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE - UNIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DEGLI ENTI INCLUSI NELLE TABELLE A E B ANNESSE ALLA LEGGE N. 720 DEL 1984 PRESCINDENDO IRRAZIONALMENTE DALLA DIFFERENTE NATURA GIURIDICA - ASSERITA ADOZIONE DI DECRETI MINISTERIALI NON PREVISTI DALLA LEGGE - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO NORMATIVO DEI DECRETI IMPUGNATI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEGLI ENTI - NECESSITA' DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ATTUAZIONE AI FINI DEL COORDINAMENTO FINANZIARIO TRA STATO E REGIONE - NON RISULTA LESA L'AUTONOMIA REGIONALE - RIGETTO DEL RICORSO. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984. - l 29 ottobre 1984, n. 720.

Testo
I decreti ministeriali del 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984 si fondano, per cio' che riguarda gli enti e gli organismi di cui alla tabella A, annessa alla legge n. 720 del 1984 (istitutiva del sistema di tesoreria unica), sulla normativa transitoria stabilita dall'art. 1, ultimo comma, di detta legge, ai sensi del quale, fino alla data di emanazione degli ulteriori decreti destinati a fissare il tasso d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere ed a regolare i rapporti fra i tesorieri degli enti predetti e le corrispondenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche a tali soggetti vanno applicati i disposti dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 e successive modificazioni; non diversamente da quanto si verifica in via permanente per gli enti e gli organismi inclusi nella tabella B, relativamente ai quali, peraltro, non e' nemmeno esatto che la legislazione statale in vigore non consenta l'emanazione di alcun decreto attuativo, ad opera del Ministro del Tesoro. Pertanto, i decreti succitati non ledono l'autonomia regionale, ne' contrastano con le norme legislative statali di coordinamento finanziario che ne formano la base. (Rigetto del ricorso proposto dalle Regioni Toscana e Umbria avverso i suindicati decreti ministeriali, impugnati per avere unificato il trattamento degli enti rispettivamente inclusi nelle tabelle A e B, annesse alla legge n. 720 del 1984, cosi' da porre "sullo stesso piano soggetti dotati di autonomia costituzionalmente garantita come sono le Regioni e soggetti che invece sono enti strumentali, organi statali o figure di difficile collocazione"; ed inoltre violato gli atti legislativi di base, che non prevederebbero nessun decreto ministeriale per l'attuazione delle norme da essi dettate relativamente alla tabella B).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  29/10/1984  n. 720  art. 0