Sentenza 244/1985 (ECLI:IT:COST:1985:244)
Massima numero 11109
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 244/85 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME A QUALUNQUE TITOLO DEPOSITABILI DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - CRITERI DI COMPUTO - ASSUNTA INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - RIGETTO DEL RICORSO. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 1, comma terzo. - cst art. 119, comma primo.
SENT. 244/85 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME A QUALUNQUE TITOLO DEPOSITABILI DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - CRITERI DI COMPUTO - ASSUNTA INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - RIGETTO DEL RICORSO. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 1, comma terzo. - cst art. 119, comma primo.
Testo
Poiche' agli effetti del "sistema di tesoreria unica" e' determinante la materiale detenzione delle somme, con la conseguente percezione dei relativi interessi, e' innegabile che lo Stato possa anche computare i "mandati in corso non ancora pagati", ai fini del calcolo del prescritto limite del quattro per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei dd.mm. 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, attuativi di detto sistema, i quali quindi non contrastano con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, invadendo la competenza regionale, ne' risultano lesivi della riserva di legge stabilita dal primo comma dell'art. 119 Cost. in tema di coordinamento finanziario. (Rigetto dei ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Umbria avverso la succitata disposizione ministeriale - che impone di "computare" nel calcolo delle disponibilita' che concorrono a formare il limite del quattro per cento, tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese quelle relative a mandati in corso non ancora pagati "-, impugnata in quanto si assume che tali mandati" varrebbero gia' a rendere "definitivo il debito", per la qual ragione lo Stato non dovrebbe tenerne conto nel calcolo in questione). - S. n. 243/1985.
Poiche' agli effetti del "sistema di tesoreria unica" e' determinante la materiale detenzione delle somme, con la conseguente percezione dei relativi interessi, e' innegabile che lo Stato possa anche computare i "mandati in corso non ancora pagati", ai fini del calcolo del prescritto limite del quattro per cento, di cui all'art. 1, terzo comma, dei dd.mm. 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, attuativi di detto sistema, i quali quindi non contrastano con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, invadendo la competenza regionale, ne' risultano lesivi della riserva di legge stabilita dal primo comma dell'art. 119 Cost. in tema di coordinamento finanziario. (Rigetto dei ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Umbria avverso la succitata disposizione ministeriale - che impone di "computare" nel calcolo delle disponibilita' che concorrono a formare il limite del quattro per cento, tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese quelle relative a mandati in corso non ancora pagati "-, impugnata in quanto si assume che tali mandati" varrebbero gia' a rendere "definitivo il debito", per la qual ragione lo Stato non dovrebbe tenerne conto nel calcolo in questione). - S. n. 243/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte