Sentenza 244/1985 (ECLI:IT:COST:1985:244)
Massima numero 11110
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 244/85 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME DEPOSITABILI DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - OBBLIGO PER QUESTE DI VERSARE LE ECCEDENZE NEI CONTI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - TERMINE PERENTORIO DI TRE GIORNI LAVORATIVI - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - RIGETTO DEL RICORSO. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 6.
SENT. 244/85 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONI TOSCANA E UMBRIA - SISTEMA DI TESORERIA UNICA - DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE - LIMITE AL QUATTRO PER CENTO DELLE SOMME DEPOSITABILI DALLE REGIONI PRESSO AZIENDE DI CREDITO - OBBLIGO PER QUESTE DI VERSARE LE ECCEDENZE NEI CONTI PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO - TERMINE PERENTORIO DI TRE GIORNI LAVORATIVI - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - RIGETTO DEL RICORSO. - dd mtesoro 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, art. 6.
Testo
L'imposizione ex art. 6 dei decreti ministeriali del 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, attuativi del sistema di tesoreria unica, del versamento, entro il termine di tre giorni lavorativi, delle disponibilita' eccedenti il limite del quattro per cento nei conti aperti dalle Regioni presso le tesorerie dello Stato, rappresenta la diretta e necessaria conseguenza di quanto disposto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, il quale sanziona il superamento di detto limite da parte delle aziende di credito tesorieri o cassieri, e dunque presuppone - in via alternativa - che entro un breve e perentorio termine le eccedenze vengano versate alle corrispondenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per cui non si configura alcuna invasione della sfera regionale. (Rigetto dei ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Umbria avverso la disposizione succitata, deducendosi che la imposizione di un termine irragionevolmente breve invaderebbe la loro competenza, perche' non terrebbe conto delle effettive esigenze operative dei tesorieri, soggetti a ben precise procedure e modalita' di estinzione dei titoli di spesa richiamate dalle leggi regionali e dalle convenzioni di tesoreria vigenti).
L'imposizione ex art. 6 dei decreti ministeriali del 24 aprile, 2 giugno e 5 novembre 1984, attuativi del sistema di tesoreria unica, del versamento, entro il termine di tre giorni lavorativi, delle disponibilita' eccedenti il limite del quattro per cento nei conti aperti dalle Regioni presso le tesorerie dello Stato, rappresenta la diretta e necessaria conseguenza di quanto disposto dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, il quale sanziona il superamento di detto limite da parte delle aziende di credito tesorieri o cassieri, e dunque presuppone - in via alternativa - che entro un breve e perentorio termine le eccedenze vengano versate alle corrispondenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per cui non si configura alcuna invasione della sfera regionale. (Rigetto dei ricorsi proposti dalle Regioni Toscana e Umbria avverso la disposizione succitata, deducendosi che la imposizione di un termine irragionevolmente breve invaderebbe la loro competenza, perche' non terrebbe conto delle effettive esigenze operative dei tesorieri, soggetti a ben precise procedure e modalita' di estinzione dei titoli di spesa richiamate dalle leggi regionali e dalle convenzioni di tesoreria vigenti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte