Sentenza 245/1985 (ECLI:IT:COST:1985:245)
Massima numero 11111
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11112
Titolo
SENT. 245/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - FINANZA REGIONALE - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ART. 35 - TESORERIE E FINANZIAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - TELEGRAMMA E CIRCOLARE EMANATI DAL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DI DETTA DISPOSIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - ATTI MERAMENTE ESECUTIVI DI PROVVEDIMENTO MINISTERIALE NON IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 245/85 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - FINANZA REGIONALE - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ART. 35 - TESORERIE E FINANZIAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - TELEGRAMMA E CIRCOLARE EMANATI DAL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DI DETTA DISPOSIZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - ATTI MERAMENTE ESECUTIVI DI PROVVEDIMENTO MINISTERIALE NON IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
In sede di conflitto di attribuzione non e' ammissibile l'impugnativa di atti di mera esecuzione del provvedimento che si assume invasivo della competenza rivendicata, per cui e' solo nei confronti di quest'ultimo atto che puo' ammettersi, in via di principio, un regolamento di competenza suscettibile di essere risolto dalla Corte. Di conseguenza, non e' ammissibile il conflitto di attribuzione in ordine al telegramma del Direttore generale del tesoro 9 maggio 1981 ed alla circolare, n. 88438, del 5 maggio 1981, in quanto atti puramente esecutivi del preesistente o contemporaneo decreto 5 maggio 1981 del Ministro del tesoro non impugnato, posto che, da un lato, detto telegramma si limita a richiamare le disposizioni del previo decreto ed invita la Regione destinataria ad osservarle, senza dunque comportare una lesione concreta della sfera della competenza regionale in materia di organizzazione finanziaria; mentre, d'altro lato, la circolare presenta anch'essa natura e funzione meramente esplicativa del decreto ministeriale citato. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Emilia-Romagna - per asserita lesione della riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., e violazione della propria competenza attraverso la introduzione di una normativa di dettaglio in un campo gia' disciplinato dalla legge regionale n. 22 del 1980 - avverso il telegramma suindicato per mezzo del quale il Direttore generale del tesoro, con riferimento alla delibera n. 36/1246 della Giunta regionale, concernente la determinazione delle quote del fondo sanitario spettanti alle Unita' sanitarie locali, invitava il Presidente della Giunta stessa a riprodurre gli elementi indicati nel decreto del Ministro del tesoro previsto dal penultimo comma dell'art. 35 della legge finanziaria n. 119 del 1981, gia' comunicati con la predetta circolare n. 88438, coinvolgendo quindi nell'impugnativa anche quest'ultimo atto).
In sede di conflitto di attribuzione non e' ammissibile l'impugnativa di atti di mera esecuzione del provvedimento che si assume invasivo della competenza rivendicata, per cui e' solo nei confronti di quest'ultimo atto che puo' ammettersi, in via di principio, un regolamento di competenza suscettibile di essere risolto dalla Corte. Di conseguenza, non e' ammissibile il conflitto di attribuzione in ordine al telegramma del Direttore generale del tesoro 9 maggio 1981 ed alla circolare, n. 88438, del 5 maggio 1981, in quanto atti puramente esecutivi del preesistente o contemporaneo decreto 5 maggio 1981 del Ministro del tesoro non impugnato, posto che, da un lato, detto telegramma si limita a richiamare le disposizioni del previo decreto ed invita la Regione destinataria ad osservarle, senza dunque comportare una lesione concreta della sfera della competenza regionale in materia di organizzazione finanziaria; mentre, d'altro lato, la circolare presenta anch'essa natura e funzione meramente esplicativa del decreto ministeriale citato. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Emilia-Romagna - per asserita lesione della riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., e violazione della propria competenza attraverso la introduzione di una normativa di dettaglio in un campo gia' disciplinato dalla legge regionale n. 22 del 1980 - avverso il telegramma suindicato per mezzo del quale il Direttore generale del tesoro, con riferimento alla delibera n. 36/1246 della Giunta regionale, concernente la determinazione delle quote del fondo sanitario spettanti alle Unita' sanitarie locali, invitava il Presidente della Giunta stessa a riprodurre gli elementi indicati nel decreto del Ministro del tesoro previsto dal penultimo comma dell'art. 35 della legge finanziaria n. 119 del 1981, gia' comunicati con la predetta circolare n. 88438, coinvolgendo quindi nell'impugnativa anche quest'ultimo atto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte