Sentenza 245/1985 (ECLI:IT:COST:1985:245)
Massima numero 11112
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11111
Titolo
SENT. 245/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - FINANZA REGIONALE - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ART. 35 - TESORERIE E FINANZIAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - DECRETO MINISTERIALE SULLA "DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONTO CORRENTE E DELLE CONTABILITA' SPECIALI INTESTATE ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI" - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - CENSURE RIPRODUTTIVE DI QUESTIONI GIA' PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DI BASE - MANCANZA DELLA NECESSARIA DISTINZIONE FRA IL TEMA DEL CONFLITTO E QUELLO DEL PREVIO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
SENT. 245/85 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - FINANZA REGIONALE - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ART. 35 - TESORERIE E FINANZIAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - DECRETO MINISTERIALE SULLA "DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONTO CORRENTE E DELLE CONTABILITA' SPECIALI INTESTATE ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI" - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - CENSURE RIPRODUTTIVE DI QUESTIONI GIA' PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA DI BASE - MANCANZA DELLA NECESSARIA DISTINZIONE FRA IL TEMA DEL CONFLITTO E QUELLO DEL PREVIO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Non e' ammissibile un conflitto di attribuzione in cui si risollevi la medesima questione gia' proposta nei confronti della disciplina legislativa di base, senza che sia ravvisabile la necessaria distinzione fra il tema del conflitto stesso e quello del previo giudizio di legittimita' costituzionale. E', pertanto, inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato in relazione al D.M. 5 maggio 1981, n. 119 (in tema di tesorerie e finanziamento delle U.S.L.), quando l'impugnativa si sostanzia nella ripetizione avverso l'atto impugnato delle censure gia' prospettate in relazione all'art. 35 anzidetto e ritenute dalla Corte non fondate. (Inammissibilita' del ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna contro detto decreto - per asserita lesione della riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., e conseguente invasione della propria autonomia organizzatoria in materia finanziaria -, posto che la prima e fondamentale doglianza prospettata non fa che ribadire i motivi gia' ritenuti non fondati da una precedente decisione della Corte, resa in sede di impugnativa in via principale della normativa ex art. 35 legge n. 119 del 1981; mentre la seconda, con cui si sostiene la violazione della riserva di legge regionale, stabilita dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, non contiene alcuna precisazione dei termini in cui si sarebbe concretato l'asserito vizio). - Sul principio generale enunciato v. S. n. 28/1979. - Sull'art. 35 della legge n. 119 del 1981 v. S. n. 162/1982, che ha rigettato l'impugnativa proposta in via principale dalla stessa Regione Emilia-Romagna, precisando che il meccanismo previsto non viola l'autonomia regionale, in quanto "resta integro il potere di ripartire le risorse finanziarie disponibili tra le diverse destinazioni".
Non e' ammissibile un conflitto di attribuzione in cui si risollevi la medesima questione gia' proposta nei confronti della disciplina legislativa di base, senza che sia ravvisabile la necessaria distinzione fra il tema del conflitto stesso e quello del previo giudizio di legittimita' costituzionale. E', pertanto, inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato in relazione al D.M. 5 maggio 1981, n. 119 (in tema di tesorerie e finanziamento delle U.S.L.), quando l'impugnativa si sostanzia nella ripetizione avverso l'atto impugnato delle censure gia' prospettate in relazione all'art. 35 anzidetto e ritenute dalla Corte non fondate. (Inammissibilita' del ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna contro detto decreto - per asserita lesione della riserva di legge stabilita dall'art. 119, comma primo, Cost., e conseguente invasione della propria autonomia organizzatoria in materia finanziaria -, posto che la prima e fondamentale doglianza prospettata non fa che ribadire i motivi gia' ritenuti non fondati da una precedente decisione della Corte, resa in sede di impugnativa in via principale della normativa ex art. 35 legge n. 119 del 1981; mentre la seconda, con cui si sostiene la violazione della riserva di legge regionale, stabilita dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, non contiene alcuna precisazione dei termini in cui si sarebbe concretato l'asserito vizio). - Sul principio generale enunciato v. S. n. 28/1979. - Sull'art. 35 della legge n. 119 del 1981 v. S. n. 162/1982, che ha rigettato l'impugnativa proposta in via principale dalla stessa Regione Emilia-Romagna, precisando che il meccanismo previsto non viola l'autonomia regionale, in quanto "resta integro il potere di ripartire le risorse finanziarie disponibili tra le diverse destinazioni".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte