Sentenza 246/1985 (ECLI:IT:COST:1985:246)
Massima numero 11116
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 246/85 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ENTI PUBBLICI REGIONALI - ORDINAMENTO CONTABILE - APPLICABILITA' DELL'ART. 40 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ANCHE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - ATTO DI INCLUSIONE NELL'ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI TENUTI AD ADEGUARSI AL REGIME RIGUARDANTE LIMITAZIONI IN TEMA DI DISPONIBILITA' DI CASSA E DI SERVIZI DI TESORERIA - COMPETENZA DELLO STATO - RIGETTO DEL RICORSO. - dpcm 8 agosto 1984; dmt 8 agosto 1984; dmlp 8 agosto 1984. - stfv lc 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 1, e 48; dpr 23 gennaio 1965, n. 114.
SENT. 246/85 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ENTI PUBBLICI REGIONALI - ORDINAMENTO CONTABILE - APPLICABILITA' DELL'ART. 40 DELLA LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119, ANCHE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - ATTO DI INCLUSIONE NELL'ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI TENUTI AD ADEGUARSI AL REGIME RIGUARDANTE LIMITAZIONI IN TEMA DI DISPONIBILITA' DI CASSA E DI SERVIZI DI TESORERIA - COMPETENZA DELLO STATO - RIGETTO DEL RICORSO. - dpcm 8 agosto 1984; dmt 8 agosto 1984; dmlp 8 agosto 1984. - stfv lc 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 1, e 48; dpr 23 gennaio 1965, n. 114.
Testo
Poiche' anche le Regioni a statuto speciale sono tenute ad osservare l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (e successive modificazioni ed integrazioni), con particolare riguardo al primo comma dell'articolo stesso, non e' sostenibile che gli enti dipendenti dal Friuli-Venezia Giulia (o sottoposti alla potesta' legislativa regionale, per quanto attiene al loro ordinamento), debbano fruire di un trattamento diverso e privilegiato rispetto a quello che compete alla Regione medesima. Spetta quindi allo Stato includere l'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione in questione, fra gli organismi e gli enti ai quali si applica detto art. 40, per cui vengono ad essere obbligati ad adeguarsi al regime statale riguardante limitazioni in tema di disponibilita' di cassa e di servizi di tesoreria. (Rigetto del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - per violazione della sua competenza in materia di "ordinamento degli enti dipendenti", ed anche per cio' che attiene alle entrate sue proprie, in asserito contrasto con gli artt. 4, n. 1, e 48 dello Statuto, nonche' con le norme di attuazione in materia di finanza regionale, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 - avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 1984, per la parte in cui si riferisce ad enti ed organismi che si assumono dipendenti della Regione ed in cui non esclude la stessa dal novero degli enti ai quali si applica il citato art. 40, ed inoltre contro i decreti "conseguenziali" del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici, aventi la medesima data, relativi agli adempimenti connessi all'applicazione di detto articolo, impugnati: il primo su un piano generale, il secondo con specifico riguardo ai fondi destinati agli I.A.C.P.). - S. nn. 162/1982; 242/1985; 243/1985.
Poiche' anche le Regioni a statuto speciale sono tenute ad osservare l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (e successive modificazioni ed integrazioni), con particolare riguardo al primo comma dell'articolo stesso, non e' sostenibile che gli enti dipendenti dal Friuli-Venezia Giulia (o sottoposti alla potesta' legislativa regionale, per quanto attiene al loro ordinamento), debbano fruire di un trattamento diverso e privilegiato rispetto a quello che compete alla Regione medesima. Spetta quindi allo Stato includere l'Ente zona industriale di Trieste, le Camere di commercio, gli Istituti autonomi case popolari, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione in questione, fra gli organismi e gli enti ai quali si applica detto art. 40, per cui vengono ad essere obbligati ad adeguarsi al regime statale riguardante limitazioni in tema di disponibilita' di cassa e di servizi di tesoreria. (Rigetto del ricorso proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - per violazione della sua competenza in materia di "ordinamento degli enti dipendenti", ed anche per cio' che attiene alle entrate sue proprie, in asserito contrasto con gli artt. 4, n. 1, e 48 dello Statuto, nonche' con le norme di attuazione in materia di finanza regionale, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 - avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 1984, per la parte in cui si riferisce ad enti ed organismi che si assumono dipendenti della Regione ed in cui non esclude la stessa dal novero degli enti ai quali si applica il citato art. 40, ed inoltre contro i decreti "conseguenziali" del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici, aventi la medesima data, relativi agli adempimenti connessi all'applicazione di detto articolo, impugnati: il primo su un piano generale, il secondo con specifico riguardo ai fondi destinati agli I.A.C.P.). - S. nn. 162/1982; 242/1985; 243/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1965
n. 114
art. 0