Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Interveniente privo di potestà legislativa - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dalla società Mugello Circuit spa nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo avverso l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, che ha inserito l'art. 8-bis nella legge reg. Toscana n. 48 del 1994. La società è priva di potestà legislativa e comunque di un interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento in vigore della legge regionale impugnata, ancorché si tratti di una legge provvedimento che direttamente la riguarda.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. (Precedenti citati: sentenza n. 134 del 2020).