Sentenza 246/1985 (ECLI:IT:COST:1985:246)
Massima numero 11117
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11113  11114  11115  11116  11118


Titolo
SENT. 246/85 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - ENTI PUBBLICI REGIONALI - ORDINAMENTO CONTABILE - APPLICABILITA' DEL METODO DI DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE FINALI: CALCOLO DELLE DISPONIBILITA' DEPOSITABILI PRESSO AZIENDE DI CREDITO INCARICATE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO - COMPUTO DEI MANDATI NON ANCORA PAGATI - COMPETENZA DELLO STATO - RIGETTO DEL RICORSO. - dmt 10 agosto 1984, art. 1, comma terzo. - stsi lc 26 febbraio 1948, n. 2, art. 20.

Testo
Va ribadito che spetta allo Stato computare "i mandati in corso non ancora pagati", ai fini del calcolo delle disponibilita' depositabili presso le aziende di credito incaricate del servizio di tesoreria. (Rigetto del ricorso proposto dalla Regione Sicilia avverso l'art. 1, comma terzo, del decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1984, che impone di computare "nel calcolo delle disponibilita' che concorrono a formare il limite del quattro per cento, tutte le somme a qualunque titolo depositate, comprese quelle relative a mandati in corso non ancora pagati"). - S. n. 244/1985, sia pure con riguardo ad altri decreti del Ministro del tesoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte