Sentenza 246/1985 (ECLI:IT:COST:1985:246)
Massima numero 11118
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11113  11114  11115  11116  11117


Titolo
SENT. 246/85 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - ENTI PUBBLICI REGIONALI - ORDINAMENTO CONTABILE - APPLICABILITA' DELLE NORME STATALI CONCERNENTI LIMITAZIONI IN TEMA DI DISPONIBILITA' DI CASSA E DI SERVIZI DI TESORERIA E PER QUANTO RIGUARDA IL METODO DI DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE FINALI - ASSUNTA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE E DELLA RISERVA DI LEGGE, COSTITUZIONALMENTE GARANTITA, IN MATERIA DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO. - dmt 10 agosto 1984. - cst art. 119, comma primo; stsi lc 25 febbraio 1984, n. 2, art. 20.

Testo
Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti che risultino fedelmente attuativi o meramente ed integralmente ripetitivi di disposizioni contenute in atti precedenti, non impugnati, o riproduttivi di norme legislative in materie nelle quali vige il principio della riserva di legge - e l'impugnativa sia basata proprio su di una pretesa violazione di tale principio -, ovvero quando le doglianze si rivelino del tutto immotivate. (Inammissibilita' di tutti i motivi - ad eccezione di quello concernente il terzo comma dell'art. 1 del decreto impugnato, nella parte riguardante i "mandati in corso non ancora pagati" - del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Sicilia in relazione al decreto del Ministro del tesoro 10 agosto 1984 - sotto il profilo che non spetterebbe allo Stato ricomprendere, nell'elenco degli organismi e degli enti tenuti ad osservare l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche l'Ente acquedotti siciliani, gli Istituti autonomi case popolari, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, gli enti provinciali per il turismo della Regione; nonche' sotto il profilo che sarebbe comunque lesivo della riserva di legge, costituzionalmente imposta in materia, il "metodo di determinazione delle entrate finali", risultante dai commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 1 del provvedimento in questione -, poiche': per quanto concerne la determinazione da parte dello Stato degli organismi e degli enti, cui si applicano le disposizioni dell'art. 40 della legge n. 119/1981, la inammissibilita' deriva dal fato che l'elenco di questi ultimi non e' fissato dal decreto ministeriale impugnato, bensi' dal decreto 8 agosto 1984 del Presidente del Consiglio dei ministri (avverso il quale la Sicilia non ha sollevato alcun conflitto di attribuzione), del quale il decreto ministeriale del 10 agosto e' per questo verso fedelmente attuativo; l'art. 1, secondo comma, del decreto in discussione non fa che riprendere - alla lettera - l'art. 21, quarto comma, del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638), sicche' non ha senso censurarlo per violazione della riserva di legge di cui all'art. 119, comma primo, Cost.; l'art. 1, terzo comma, nella parte riguardante i "titoli di Stato e non", e' meramente ripetitivo dell'art. 2 del decreto 30 luglio 1981 dello stesso Ministri del tesoro; le doglianze relative al quarto comma dell'art. 1 sono immotivate). - Sull'art. 1, terzo comma, del decreto impugnato, nella parte riguardante i "titoli di Stato e non", v. S. n. 244/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119  co. 1

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte