Ordinanza 249/1985 (ECLI:IT:COST:1985:249)
Massima numero 11121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 249/85. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - DETERMINAZIONE DEL CANONE - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL CONDUTTORE CONTRO L'ACCERTAMENTO CATASTALE - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI TUTELA RISERVATA AL GIUDICE A QUO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 27 luglio 1978, n. 392, art. 16. - cst artt. 3, 24 e 113.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 16 l. 27 luglio 1978, n. 392, il quale, ai fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di moltiplicazione in relazione alla categoria catastale degli edifici, in quanto la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile, nella considerazione, che nel caso in questione, sussiste la tutela giurisdizionale del conduttore e che spetta al giudice a quo di individuarne il mezzo specifico (ricorso alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale, da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E). - S. n. 84/1983 e O. nn. 235 e 366/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte