Ordinanza 251/1985 (ECLI:IT:COST:1985:251)
Massima numero 11123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 251/85. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 E CONTRATTI SOGGETTI SOLTANTO ALLA NUOVA DISCIPLINA - NECESSITA' DI DISDETTA SOLO PER I SECONDI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 61. - cst art. 3.
ORD. 251/85. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI AD USO ABITATIVO - CONTRATTI GIA' SOGGETTI A PROROGA AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392 E CONTRATTI SOGGETTI SOLTANTO ALLA NUOVA DISCIPLINA - NECESSITA' DI DISDETTA SOLO PER I SECONDI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 58 e 61. - cst art. 3.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978, n. 392 in quanto, relativamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, l'art. 58 non prevede, per i contratti gia' soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto di locazione, in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, che invece e' richiamato dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga ma ricondotti soltanto alla nuova disciplina. La questione infatti e' stata gia' decisa rilevandosi che la diversita' di disciplina, circa la necessita' della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le due categorie di contratti, "prorogati" e "non prorogati", non risulta irrazionale. - S. n. 33/1985.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978, n. 392 in quanto, relativamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, l'art. 58 non prevede, per i contratti gia' soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto di locazione, in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, che invece e' richiamato dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga ma ricondotti soltanto alla nuova disciplina. La questione infatti e' stata gia' decisa rilevandosi che la diversita' di disciplina, circa la necessita' della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le due categorie di contratti, "prorogati" e "non prorogati", non risulta irrazionale. - S. n. 33/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte