Ordinanza 252/1985 (ECLI:IT:COST:1985:252)
Massima numero 11124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
24/10/1985; Decisione del
24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11125
Titolo
ORD. 252/85 A. IMPOSTE E TASSE - GIUDIZIO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C., DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54. - cst artt. 24 e 113.
ORD. 252/85 A. IMPOSTE E TASSE - GIUDIZIO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C., DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54. - cst artt. 24 e 113.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un procedimento ex art. 700 c.p.c. - in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado, venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo solo all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria. Infatti, la questione e' stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., confermando addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - S. nn. 8 e 146/1984.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un procedimento ex art. 700 c.p.c. - in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado, venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo solo all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria. Infatti, la questione e' stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., confermando addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - S. nn. 8 e 146/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte