Ordinanza 252/1985 (ECLI:IT:COST:1985:252)
Massima numero 11125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11124


Titolo
ORD. 252/85 B. IMPOSTE E TASSE - GIUDIZIO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, art. 15. - cst artt. 25 (rectius 24), 53 e 113.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25 (rectius: 24) 53 e 113 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in relazione all'art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto, la questione - che comunque relativamente all'art. 53 Cost. non risulta pertinentemente sollevata, poiche' tale articolo riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non la tutela giurisdizionale del contribuente - e' sostanzialmente coincidente con altra gia' dichiarata infondata, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che puo' essere discrezionalmente regolata dal legislatore ordinario. - S. 63/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte