Ordinanza 253/1985 (ECLI:IT:COST:1985:253)
Massima numero 11126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  24/10/1985;  Decisione del  24/10/1985
Deposito del 29/10/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 253/85. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DI ABITAZIONE - PROROGA - CONTRATTI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 27 LUGLIO 1978, N. 392 - APPLICABILITA' DELLA PROROGA SOLO PER I CONTRATTI GIA' PRECEDENTEMENTE PROROGATI - ESCLUSIONE PER I CONTRATTI AVENTI SCADENZA SUCCESSIVA AL TERMINE PREVISTO DAL D.L. N. 298/1978 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 58 e 65. - cst art. 3.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 58 e 65 della l. 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in quanto, nell'ambito dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, l'art. 58 stabilisce un'ulteriore proroga per i contratti (di locazione ad uso abitativo) che vi erano gia' soggetti, mentre l'art. 65 della medesima legge, per i contratti con termine finale successivo alla scadenza prevista dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in l. n. 395 del 1978), non prevede proroga alcuna, poiche' la questione e' stata gia' dichiarata non fondata dalla Corte la quale, rilevata la non omogeneita' dei due tipi di contratto, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza. - S. 281/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte