Sentenza 3/2021 (ECLI:IT:COST:2021:3)
Massima numero 43359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
02/12/2020; Decisione del
02/12/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Sistema di monitoraggio acustico - Convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore - Divieto di esercizio tra le ore ventidue e le ore sette del mattino - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione e abrogazione della norma impugnata - Rinuncia all'impugnazione in mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere.
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Sistema di monitoraggio acustico - Convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore - Divieto di esercizio tra le ore ventidue e le ore sette del mattino - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione e abrogazione della norma impugnata - Rinuncia all'impugnazione in mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, i quali, rispettivamente, demandano la disciplina delle attività dell'autodromo del Mugello a una futura convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell'autodromo, in cui si regolamenti tra l'altro l'implementazione del sistema di monitoraggio acustico, e vietano l'esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino. I commi 2 e 4 dell'art. 8-bis, introdotti dalla norma impugnata, sono stati, rispettivamente, modificati e abrogati dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, in modo che appare integralmente satisfattivo rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale dà anche espressamente atto, nell'atto di rinuncia, che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 2, 9, 32 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, i quali, rispettivamente, demandano la disciplina delle attività dell'autodromo del Mugello a una futura convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell'autodromo, in cui si regolamenti tra l'altro l'implementazione del sistema di monitoraggio acustico, e vietano l'esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino. I commi 2 e 4 dell'art. 8-bis, introdotti dalla norma impugnata, sono stati, rispettivamente, modificati e abrogati dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, in modo che appare integralmente satisfattivo rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale dà anche espressamente atto, nell'atto di rinuncia, che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/01/2020
n. 2
art. 3
co.
legge della Regione Toscana
27/06/1994
n. 48
art. 8
co. 2
legge della Regione Toscana
27/06/1994
n. 48
art. 8
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte