Sentenza 254/1985 (ECLI:IT:COST:1985:254)
Massima numero 11127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  25/10/1985;  Decisione del  25/10/1985
Deposito del 04/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11128  11129


Titolo
SENT. 254/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REATO CONTINUATO - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DALLA CESSATA CONTINUAZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cp artt. 81, cpv., e 158, primo comma. - cst artt. 3 e 24.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 158, primo comma (in relazione all'art. 81, primo comma) cod. pen., nella parte in cui dispone che, per il reato continuato il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui e' cessata la continuazione. Nella ordinanza di rinvio ci si limita infatti a prospettare come mera eventualita', riguardo al giudizio a quo, sia la condanna sia la richiesta di applicazione dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, sicche' la questione difetta del necessario requisito dell'attualita'. - S. n. 300/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte