Sentenza 254/1985 (ECLI:IT:COST:1985:254)
Massima numero 11128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
25/10/1985; Decisione del
25/10/1985
Deposito del 04/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 254/85 B. REATO CONTINUATO - PRESCRIZIONE E AMNISTIA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.
SENT. 254/85 B. REATO CONTINUATO - PRESCRIZIONE E AMNISTIA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.
Testo
In base alla circostanza che il reato continuato e' oggetto di considerazione unitaria ai fini della prescrizione e non anche ai fini dell'applicazione dell'amnistia non puo' riconoscersi, nella norma che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui la continuazione cessa, una violazione del principio di eguaglianza, in quanto la diversa disciplina e' giustificata dalle differenti finalita' delle due cause estintive del reato. Mentre, infatti, nel caso dell'amnistia l'estinzione del reato dipende da una scelta effettuata di volta in volta dal legislatore, per la prescrizione l'effetto estintivo e' ricollegato ad un evento legislativamente predeterminato, in relazione al previsto venir meno "dell'allarme della coscienza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 202/1971 e 68/1983.
In base alla circostanza che il reato continuato e' oggetto di considerazione unitaria ai fini della prescrizione e non anche ai fini dell'applicazione dell'amnistia non puo' riconoscersi, nella norma che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui la continuazione cessa, una violazione del principio di eguaglianza, in quanto la diversa disciplina e' giustificata dalle differenti finalita' delle due cause estintive del reato. Mentre, infatti, nel caso dell'amnistia l'estinzione del reato dipende da una scelta effettuata di volta in volta dal legislatore, per la prescrizione l'effetto estintivo e' ricollegato ad un evento legislativamente predeterminato, in relazione al previsto venir meno "dell'allarme della coscienza sociale". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, primo comma, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 202/1971 e 68/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte