Sentenza 254/1985 (ECLI:IT:COST:1985:254)
Massima numero 11129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
25/10/1985; Decisione del
25/10/1985
Deposito del 04/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 254/85 C. REATO CONTINUATO - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DALLA CESSATA CONTINUAZIONE - TRATTAMENTO RITENUTO IRRAGIONEVOLMENTE DI MINOR FAVORE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER IL CONCORSO MATERIALE DI REATI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.
SENT. 254/85 C. REATO CONTINUATO - DECORRENZA DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DALLA CESSATA CONTINUAZIONE - TRATTAMENTO RITENUTO IRRAGIONEVOLMENTE DI MINOR FAVORE RISPETTO A QUELLO PREVISTO PER IL CONCORSO MATERIALE DI REATI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - cp art. 158, primo comma. - cst art. 3.
Testo
Il legislatore e' libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralita' scomponibile di reati salvo il limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalita'. Tale limite non e' stato superato dalla norma che ricollega la decorrenza della prescrizione al cessare della continuazione e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del "medesimo disegno criminoso", tenendo conto dell'essenziale elemento caratterizzante il reato continuato, elemento, per giunta, utilizzabile ai fini della prescrizione, legata com'essa e' al venir meno di quell'"allarme della coscienza sociale" insito in ogni fatto criminoso. Percio' dalla circostanza che il trattamento riservato dalla norma suddetta all'autore di una pluralita' di reati uniti dal vincolo della continuazione venga a risultare meno favorevole del corrispondente trattamento riservato all'autore di altrettanti reati non uniti da tale vincolo, non puo' farsi discendere una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, comma primo, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 217/1972 e 108/1973.
Il legislatore e' libero di considerare il reato continuato ora come un tutto unitario ora come una pluralita' scomponibile di reati salvo il limite di non addivenire a scelte viziate da irrazionalita'. Tale limite non e' stato superato dalla norma che ricollega la decorrenza della prescrizione al cessare della continuazione e, quindi, dell'effettivo estrinsecarsi del "medesimo disegno criminoso", tenendo conto dell'essenziale elemento caratterizzante il reato continuato, elemento, per giunta, utilizzabile ai fini della prescrizione, legata com'essa e' al venir meno di quell'"allarme della coscienza sociale" insito in ogni fatto criminoso. Percio' dalla circostanza che il trattamento riservato dalla norma suddetta all'autore di una pluralita' di reati uniti dal vincolo della continuazione venga a risultare meno favorevole del corrispondente trattamento riservato all'autore di altrettanti reati non uniti da tale vincolo, non puo' farsi discendere una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 158, comma primo, cod. pen., in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 217/1972 e 108/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte