Ordinanza 257/1985 (ECLI:IT:COST:1985:257)
Massima numero 11132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  25/10/1985;  Decisione del  25/10/1985
Deposito del 04/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 257/85. CIRCOLAZIONE STRADALE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER IL REATO DI GUIDA SENZA PATENTE - PREVISIONE DI PENE DIFFERENZIATE IN RAGIONE DELLO STATUS DEL SOGGETTO ATTIVO (SOTTOPOSTI A MISURA DI SICUREZZA O A MISURE DI PREVENZIONE) - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - l 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma, in relazione a cs art. 80. - cst art. 3.

Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 80 cod. strada, i quali stabiliscono che i sottoposti a misura di prevenzione ed i sottoposti a misura di sicurezza personale, siano puniti, nel caso di commissione del reato di guida senza patente, rispettivamente con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'arresto da 3 a 6 mesi, in quanto la Corte si e' gia' pronunciata su identica questione, sollevata nei medesimi termini, dichiarandola infondata. - S. n. 66/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte