Ordinanza 258/1985 (ECLI:IT:COST:1985:258)
Massima numero 11133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  25/10/1985;  Decisione del  25/10/1985
Deposito del 04/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 258/85. INFRAZIONI VALUTARIE - NATANTI NON ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI NAZIONALI - OBBLIGO DI DICHIARARNE IL POSSESSO - MANCATO ESONERO DA SANZIONI PENALI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - l 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, comma primo, lett. d), e comma quinto, nel testo sostituito da l 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3. - cst art. 24, secondo comma.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. d), e quinto comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159 - nel testo sostituito dall'art. 3 l. 8 ottobre 1976, n. 689 - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che l'impugnata norma imponendo ai cittadini italiani possessori di natanti non iscritti nei pubblici registri nazionali l'obbligo penalmente sanzionato di dichiararne il possesso e ricollegando all'osservanza di tali prescrizioni il solo esonero dalle sanzioni amministrative e non anche da quelle penali, darebbe luogo ad una autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale, in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, e' stata gia' dichiarata inammissibile sul rilievo che non vi e' alcun rapporto di conseguenzialita' necessaria tra il possesso illecito del natante all'estero da parte del residente ed il reato di contrabbando doganale, il quale rappresenta una semplice eventualita' di fatto conseguente all'introduzione dell'imbarcazione ed alla sua utilizzazione nel territorio dello Stato in epoca precedente alla dichiarazione imposta dalla norma impugnata. - S. n. 236/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte