Ordinanza 260/1985 (ECLI:IT:COST:1985:260)
Massima numero 11135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  25/10/1985;  Decisione del  25/10/1985
Deposito del 04/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 260/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - VICE PRETORI ONORARI - CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' - ESCLUSIONE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLE QUESTIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - rd 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 30 e ss.; l 19 febbraio 1981, n. 29, art. 3; l 6 agosto 1981, n. 425, art. 1, primo comma. - cst artt. 97, primo comma e 101, secondo comma.

Testo
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e ss. R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 3 l. 19 febbraio 1981, n. 27 e dell'art. 1, primo comma, l. 6 agosto 1984, n. 425, sollevata in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono per i vice pretori onorari la corresponsione di alcune indennita', escludendoli anche dalla percezione della c.d. indennita' rischio, in quanto le suddette questioni non sono pregiudiziali alla decisione nei giudizi "a quibus".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte