Sentenza 3/2021 (ECLI:IT:COST:2021:3)
Massima numero 43360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
02/12/2020; Decisione del
02/12/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Limiti di emissioni sonore - Deroghe da parte del Comune competente - Durata massima per ciascun anno - Ricorso del Governo - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Rinuncia all'impugnazione in mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Limiti di emissioni sonore - Deroghe da parte del Comune competente - Durata massima per ciascun anno - Ricorso del Governo - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Rinuncia all'impugnazione in mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere in parte qua.
Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 - il quale stabilisce le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello -, limitatamente all'inciso "e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa". La norma impugnata è stata modificata dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 con l'abrogazione dell'inciso indicato, e il Governo ha di conseguenza rinunciato in parte qua al ricorso, espressamente riconoscendo che essa non ha trovato medio tempore applicazione.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 - il quale stabilisce le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello -, limitatamente all'inciso "e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa". La norma impugnata è stata modificata dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 con l'abrogazione dell'inciso indicato, e il Governo ha di conseguenza rinunciato in parte qua al ricorso, espressamente riconoscendo che essa non ha trovato medio tempore applicazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
03/01/2020
n. 2
art. 3
co.
legge della Regione Toscana
27/06/1994
n. 48
art. 8
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte