Sentenza 3/2021 (ECLI:IT:COST:2021:3)
Massima numero 43360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  02/12/2020;  Decisione del  02/12/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43358  43359  43361


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Toscana - Autodromo del Mugello - Limiti di emissioni sonore - Deroghe da parte del Comune competente - Durata massima per ciascun anno - Ricorso del Governo - Ius superveniens modificativo della norma impugnata - Rinuncia all'impugnazione in mancanza di formale accettazione da parte della Regione resistente - Cessazione della materia del contendere in parte qua.

Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 - il quale stabilisce le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente per le attività motoristiche svolte nell'autodromo del Mugello -, limitatamente all'inciso "e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa". La norma impugnata è stata modificata dall'art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020 con l'abrogazione dell'inciso indicato, e il Governo ha di conseguenza rinunciato in parte qua al ricorso, espressamente riconoscendo che essa non ha trovato medio tempore applicazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  03/01/2020  n. 2  art. 3  co. 

legge della Regione Toscana  27/06/1994  n. 48  art. 8  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte