Ordinanza 262/1985 (ECLI:IT:COST:1985:262)
Massima numero 11137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  05/11/1985;  Decisione del  05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 262/85. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - ISTANZE PROPOSTE OLTRE I PREVISTI TERMINI DI PROCEDIBILITA' - OMESSA PREVISIONE DI RIMESSIONE IN TERMINI CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - QUESTIONI GIA' RISOLTE IN VIA GIURISPRUDENZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA. - rd 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, nel testo risultante dalla sent. della Corte costituzionale n. 93/1979. - cst 3 e 24.

Testo
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, secondo e terzo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate, riguardo alle controversie degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per riconoscimento di qualifica, proposte oltre i previsti termini di procedibilita', la prima, sotto il profilo della mancata previsione nella norma della facolta' per il giudice, che pronuncia l'improcedibilita', di rimettere in termini le parti, con la contestuale sospensione del processo in corso, e la seconda sotto il profilo della improponibilita' dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico o dal termine di trenta giorni per detta definizione, in quanto entrambe le questioni, negli identici termini, sono state gia' dichiarate infondate, "nei sensi di cui in motivazione", sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione in materia. - S. nn. 23/79 e 136/85.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte