Ordinanza 264/1985 (ECLI:IT:COST:1985:264)
Massima numero 11139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
05/11/1985; Decisione del
05/11/1985
Deposito del 08/11/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 264/85. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - AMBITO DI APPLICAZIONE - MANCATA ESCLUSIONE DALL'IMPONIBILE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E MANCATA PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO TRA IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ED IL REDDITO DI IMPRESA - QUESTIONE GIA' RICONOSCIUTA FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, primo comma, lett. a), e 7, primo, secondo e quarto comma. - cst artt. 3, 35 e 53.
ORD. 264/85. IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.LO.R.) - AMBITO DI APPLICAZIONE - MANCATA ESCLUSIONE DALL'IMPONIBILE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E MANCATA PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO DIFFERENZIATO TRA IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ED IL REDDITO DI IMPRESA - QUESTIONE GIA' RICONOSCIUTA FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, primo comma, lett. a), e 7, primo, secondo e quarto comma. - cst artt. 3, 35 e 53.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 nelle parti, rispettivamente, in cui non sono compresi nell'esclusione dall'imponibile, anche i redditi da lavoro autonomo o nelle parti in cui non e' stabilito un trattamento differenziato tra i redditi di lavoro autonomo ed il reddito di impresa, in quanto la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 599 del 1973 "in quanto non escludono i redditi da lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; e, per cio' che concerne l'art. 7 dello stesso d.P.R. n. 599 del 1973, ha ritenuto che non occorre che negli stessi termini ne venga pronunciato l'annullamento perche' la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi e' resa a sua volta inoperante circa i rapporti ai quali non possa piu' essere applicato l'art. 1, gia' in forza della dichiarazione di illegittimita' parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi. - S. n. 42/1980.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 nelle parti, rispettivamente, in cui non sono compresi nell'esclusione dall'imponibile, anche i redditi da lavoro autonomo o nelle parti in cui non e' stabilito un trattamento differenziato tra i redditi di lavoro autonomo ed il reddito di impresa, in quanto la Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. n. 599 del 1973 "in quanto non escludono i redditi da lavoro autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; e, per cio' che concerne l'art. 7 dello stesso d.P.R. n. 599 del 1973, ha ritenuto che non occorre che negli stessi termini ne venga pronunciato l'annullamento perche' la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi e' resa a sua volta inoperante circa i rapporti ai quali non possa piu' essere applicato l'art. 1, gia' in forza della dichiarazione di illegittimita' parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi. - S. n. 42/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte